LAVORO | Lavori usuranti: entro il 1° maggio la domanda. Chi può presentarla

Entro il 1° maggio deve essere presentata la domanda per il riconoscimento dei requisiti per l’accesso al pensionamento anticipato degli addetti ai lavori usuranti e notturni. Per questa categoria di lavoratori sono previste importanti deroghe. È stabilito, infatti, un requisito anagrafico minimo ridotto rispetto a quello fissato per la generalità dei lavoratori dipendenti, fermo restando il requisito minimo di anzianità contributiva di 35 anni. È in ogni caso prevista anche per questi soggetti l’applicazione del regime generale delle decorrenze.

L’INPS, con messaggio n. 1201 del 16 marzo 2022, ha provveduto a fornire le istruzioni per la presentazione, da effettuarsi in via telematica, corredata dal modulo “AP45” e dalla documentazione minima richiesta, entro il 1° maggio 2022, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, con riferimento ai soggetti che perfezionano i prescritti requisiti nell’anno 2023. La domanda può essere presentata anche dai lavoratori dipendenti del settore privato che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti e che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, secondo le regole previste per dette gestioni speciali.

Regime di deroga
Come ricorda la Ragioneria Generale dello Stato nell’ annuale Rapporto sulle Tendenze di Medio-Lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario, sono previste, per i lavori c.d. usuranti, deroghe per l’accesso al pensionamento anticipato con un requisito anagrafico minimo ridotto al massimo di 3 anni (per talune fattispecie la riduzione del requisito anagrafico è inferiore) rispetto a quello previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti, fermo restando il requisito minimo di anzianità contributiva di 35 anni. Tali deroghe riguardano particolari categorie di lavoratori nell’ambito delle risorse di apposito Fondo. È in ogni caso prevista per questi lavoratori l’applicazione del regime generale delle decorrenze. Più nello specifico, la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2022 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato, pari a:
a. un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari a un mese;
b. due mesi, per un ritardo della presentazione compreso tra un mese e due mesi, superiore a un mese e inferiore a tre mesi;
c. tre mesi, per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.

Beneficiari
I lavoratori che devono soddisfare specifici requisiti di permanenza nelle attività in esame appartengono alle seguenti categorie:
1. lavoratori che svolgono le attività particolarmente usuranti previste dal decreto del Ministro del lavoro 19 maggio 1999. Così come ricorda l’INPS sul proprio sito, per mansioni particolarmente usuranti si intendono "lavori in galleria, cava o miniera”, mansioni svolte in sotterraneo; “lavori nelle cave”, mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale; “lavori nelle gallerie”, mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento; “lavori in cassoni ad aria compressa”; “lavori svolti dai palombari”; “lavori ad alte temperature”, mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di seconda fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti a operazioni di colata manuale; “lavorazione del vetro cavo”, mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio; “lavori espletati in spazi ristretti” e in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte all’interno di spazi ristetti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture; “lavori di asportazione dell’amianto”.
2. lavoratori notturni, come definiti dall’art. 1, co. 2, lett. e), del D.Lgs. n. 66/2003;
3. lavoratori addetti alla catena di montaggio (linea catena);
4. conducenti di mezzi pubblici pesanti per trasporto collettivo di persone, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Direzione - Luigi Ledda
Telefono: 0784 233313
Fax: 0784 233301
E-mail: l.ledda@assindnu.it

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