LAVORO | FERMO PESCA 2021 - domanda entro il 18 marzo per l’indennità giornaliera

La legge 178/2020 dispone, per l'anno 2021, il riconoscimento per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima (compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca) di:

-  un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio;
- un'indennità giornaliera onnicomprensiva a titolo di sostegno al reddito fino ad un importo massimo di 30 euro per un periodo non superiore a 40 giorni in corso d'anno, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio.
Indennità per misure di arresto temporaneo non obbligatorio e obbligatorio

 Il ministero del Lavoro, con il decreto 1 del 13 gennaio 2022 , ha previsto, in caso di arresto temporaneo non obbligatorio, il riconoscimento, a decorrere dall'anno 2021 e per un periodo non superiore a 40 giorni in corso d'anno, di un'indennità giornaliera onnicomprensiva a titolo di sostegno al reddito fino a un importo massimo di 30 euro.

L'indennità spetta se la sospensione è conseguente a:

- provvedimento delle amministrazioni competenti sul territorio (limitazioni all'uscita o entrata in porto per insabbiamento, periodi di fermo aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori al verificarsi di determinate condizioni);

- indisponibilità per malattia del comandante della nave da pesca;
- arresto o interdizione temporanei dell'attività di pesca per singole specie;

- allerte meteomarine.

L'articolo 2 del decreto , si occupa invece dell'indennità giornaliera in caso di misure di arresto temporaneo obbligatorio, precisando come la stessa sia riconosciuta anche nella giornata del sabato e individuando le casistiche in cui la sospensione dà diritto al riconoscimento dell'indennità.

Soggetti esclusi

Risultano esclusi dalle indennità in commento:
- gli armatori e i proprietari-armatori imbarcati sulla nave dai medesimi gestita;
- i soci proprietari dell'imbarcazione per i quali non sussista un rapporto di lavoro dipendente tra lo stesso e la società proprietaria;

- i titolari di impresa individuale imbarcati.

Modalità di richiesta

Per accedere all'indennità è necessario presentare, tramite il sistema telematico "CIGSonline", una singola istanza per ogni unità di pesca entro e non oltre il 18 marzo 2022 completa di tutte le informazioni di cui al comma 2, articolo 4 del decreto 1 del 13 gennaio 2022 .

Il ministero del Lavoro verifica i presupposti di legittimità, predispone il decreto di autorizzazione ed, entro il 30 settembre 2022, lo trasmette al ministero della Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, il quale provvede a impegnare le risorse necessarie.

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Legge|30 dicembre 2020| n. 178

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. [Legge di bilancio 2021]

Sezione I Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici - Art. 1.

Articolo 1
Commi 282-283 Sostegno al reddito lavoratori settore pesca

282. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nella misura di 12 milioni di euro per l'anno 2021, al finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, pari a trenta euro giornalieri per l'anno 2021, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio.

283. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nella misura di 7 milioni di euro per l'anno 2021, al finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, pari a trenta euro giornalieri per l'anno 2021, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio.

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Direzione - Luigi Ledda
Telefono: 0784 233313
Fax: 0784 233301
E-mail: l.ledda@assindnu.it
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