LAVORO | Cassa integrazione Covid-19: come e quando presentare domande e rettifiche per il 2021

Con la circolare n. 72 del 29 aprile 2021, l’INPS illustra nel dettaglio le novità introdotte dal decreto Sostegni in materia di ammortizzatori sociali COVID-19 con riferimento alle settimane di integrazione salariale concesse ai datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva, a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa emergenziale.
Le nuove misure di intervento decorrono a partire dall’1 aprile 2021 e non si pongono in regime di continuità con quelle precedentemente introdotte dalla legge n. 178/2020, le cui 12 settimane di interventi sono terminate il 25 marzo 2021.
Per questa ragione, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’INPS fa presente che il nuovo periodo di trattamenti può essere richiesto a decorrere dal 29 marzo 2021.
Beneficiari sono i lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021, fermo restando che, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

Presentazione della domanda: Le richieste inerenti alle nuove settimane di trattamenti di integrazione salariale previsti dal decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021) devono riportare la causale:

- “COVID 19 - DL 41/21” di CIGO, ASO e CIGD;
- “COVID 19 - DL 41/21-sospensione Cigs” per le aziende in Cassa integrazione straordinaria che richiedono la Cig Covid.
- “CISOA DL 41/2021” per i datori di lavoro agricolo.
Riguardo ai trattamenti di cassa integrazione in deroga previsti dal decreto-legge n. 41/2021 e relativi ad aziende delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dovranno essere utilizzate, rispettivamente, le seguenti causali:
“COVID 19 - DL 41/21 – Deroga Trento”;
“COVID 19 - DL 41/21 – Deroga Bolzano”.
I datori di lavoro, che hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale “COVID 19 - DL 41/21” per periodi decorrenti dal 1° aprile 2021, possono inviare una domanda integrativa di trattamenti di CIGO, ASO e CIGD, con la medesima causale e per il periodo dal 29 al 31 marzo 2021. La domanda integrativa deve riguardare i lavoratori in forza presso la medesima unità produttiva oggetto della originaria istanza.
In relazione alle domande integrative di assegno ordinario, si precisa che, per consentirne la corretta gestione, nel campo note dovrà essere indicato il protocollo della domanda integrata.
Le istanze aventi decorrenza dal 1° aprile 2021 e quelle integrative devono essere presentate entro il 31 maggio 2021.

Trasmissione delle domande: Le domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), di assegno ordinario e di CISOA, devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. La prima scadenza è fissata al 31 maggio 2021, anche per le domande che includono il giorni dal 29 al 31 marzo.

I termini decadenziali operano con esclusivo riferimento al periodo oggetto della domanda rispetto al quale la decadenza è intervenuta: in caso di arco temporale di durata plurimensile, il regime decadenziale riguarda esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto e si procederà a un accoglimento parziale per il periodo residuo.
In caso di trasmissione di una domanda errata, è possibile trasmettere l’istanza nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza.
Al fine di razionalizzare il sistema di pagamento delle integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 le modalità di pagamento con il sistema del conguaglio sono state estese a tutti i trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19, compresi quelli relativi alla cassa integrazione in deroga, in alternativa a quello del pagamento diretto e indipendentemente dalla causale richiesta.

Modalità di esposizione a conguaglio: Per la compilazione dei flussi Uniemens, ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, si precisa che le aziende devono utilizzare il codice di conguaglio che verrà comunicato dall’Istituto tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del Cassetto previdenziale aziende.

Cassa integrazione ordinaria

Nella DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre, è necessario indicare:

- all’interno dell’elemento “CongCIGOAltCaus” il codice di nuova istituzione “L080”, avente il significato di “Conguaglio CIGO decreto – legge n. 41/2021”;
- nell’elemento “CongCIGOAltImp” l’indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all’autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.
Per tutti gli eventi di cassa integrazione ordinaria gestiti con il sistema del ticket, le aziende o i loro consulenti/intermediari dovranno indicare in “CodiceEventoGiorn” di “EventoGiorn” di “Giorno” il codice evento “COR” (“Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Richiesta”), sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l’autorizzazione; dovrà essere altresì indicato il codice “T” in “TipoEventoCIG” e il relativo ticket in “IdentEventoCig”.
In caso di cessazione di attività, l’azienda potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

Assegno Ordinario: Per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro devono esporre:

- all’interno dell’elemento “CongCIGOAltCaus” presente in DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre il codice di nuova istituzione “L081”, avente il significato di “Conguaglio CIGO art. 8, c.1, del D.L n. 41/2021”;
- nell’ elemento “CongCIGOAltImp” l’indicazione dell’indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all’autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.
In caso di cessazione di attività, l’azienda potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite il flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.
Le aziende devono indicare in “CodiceEventoGiorn” di “EventoGiorn” di “Giorno” il codice evento “COR” (“Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Richiesta”), sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l’autorizzazione; dovrà essere altresì indicato il codice “T” in “TipoEventoCIG” e il relativo ticket in “IdentEventoCig”.

Trattamenti di cassa integrazione in deroga

Per tutti gli eventi di CIGD del decreto-legge n. 41/2021 e della legge n. 178/2020(Periodi dal 01/04/2021), gestiti con il sistema del ticket, le aziende dovranno indicare:
- il codice evento “CDR” (“Cassa Integrazione Guadagni in Deroga Richiesta”)
- il codice “T” in “TipoEventoCIG”.
Il conguaglio delle prestazioni anticipate, avviene tramite esposizione:
- nell’elemento “DenunciaAziendale” – “ConguagliCIG” – “CIGAutorizzata” - <CIGinDeroga> <CongCIGDACredito> <CongCIGDAltre> <CongCIGDAltCaus> del codice “G812”;
- nell’elemento <CongCIGDAltImp> dell’importo posto a conguaglio.
Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Direzione - Luigi Ledda
Telefono: 0784 233313
Fax: 0784 233301
E-mail: l.ledda@assindnu.it
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