INPS: COVID-19 – decontribuzione per aziende che non richiedono la CIG

L’INPS, con la circolare n. 30 del 19 febbraio 2021, fornisce le istruzioni per l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale, previsto dall’articolo 1, commi da 306 a 308, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021).

Ai fini del riconoscimento dell’esonero, i datori di lavoro devono aver fruito, almeno parzialmente, dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 nei mesi di maggio e/o giugno 2020.

L’ammontare dell’esonero è, infatti, pari – ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche – alla contribuzione datoriale non versata per il numero delle ore di integrazione salariale fruite nei suddetti mesi di maggio e/o giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

L’importo dell’esonero così calcolato deve essere riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di otto settimane e non può superare, per ogni singolo mese di fruizione dell’agevolazione, l’ammontare dei contributi dovuti.

Requisiti dei datori di lavoro

Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione di quelli operanti nel settore agricolo.
L’esonero può essere legittimamente fruito per le medesime posizioni aziendali (matricole INPS) per le quali, nelle suddette mensilità di maggio e/o giugno 2020, siano state fruite, anche parzialmente, le specifiche tutele di integrazione salariale.
Con riferimento alle operazioni straordinarie, l’Istituto chiarisce che:
- nelle ipotesi di cessione di ramo di azienda, il diritto alla fruizione dell’esonero in trattazione permane in capo al datore di lavoro cedente, senza alcun trasferimento in capo al cessionario della possibilità di fruire dello stesso.
- in caso di fusione (sia per unione che per incorporazione), l’esonero, in virtù del fatto che l’azienda che ha fruito dei trattamenti di integrazione salariale nei mesi di maggio e/o giugno 2020 attua, con tale operazione, un percorso di unione, potrà essere fruito dalla società risultante dal processo di unione/incorporazione.

Misura dell’esonero

L’ammontare dell’esonero in trattazione è pari alle ore di integrazione salariale fruite, anche parzialmente, nei mesi di maggio e/o giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.
L’importo dell’agevolazione, più specificamente, è pari alla contribuzione piena a carico del datore di lavoro non versata in relazione alle ore di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale nei citati mesi.
L’ammontare dell’esonero così determinato costituisce l’importo massimo riconoscibile ai fini dell’agevolazione, da fruire entro il 31 marzo 2021, per un periodo massimo di otto settimane e deve essere riparametrato e applicato su base mensile.
In ogni caso, la quota di esonero fruibile non potrà essere superiore alla contribuzione astrattamente dovuta nei mesi di fruizione. Occorre a tal fine tenere conto dell’aliquota contributiva piena astrattamente dovuta e non di eventuali agevolazioni contributive spettanti nella suddetta mensilità.
Nell’ipotesi in cui l’azienda interessata all’esonero abbia alle proprie dipendenze apprendisti si farà, conseguentemente, riferimento alla aliquota propria prevista per tale tipologia di lavoratori.

Condizioni di spettanza

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori e ai seguenti requisiti:
- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Inoltre, ai fini della legittima applicazione dell’esonero, il datore di lavoro deve attenersi alla disposizione che prevede il divieto di licenziamento per tutto il periodo astrattamente previsto per la fruizione dell’esonero e quindi fino al 31 marzo 2021.

Cumulabilità con altri esoneri

L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi, come previsto, ad esempio, in riferimento all’incentivo strutturale all’occupazione giovanile o per l’incentivo “Iolavoro”.
L’Istituto, in ogni caso, precisa che, laddove si intenda cumulare la misura in trattazione con altri regimi agevolati riguardanti i medesimi lavoratori, la stessa troverà applicazione in via residuale sulla contribuzione datoriale non esonerata ad altro titolo.
In ogni caso, l’applicazione dell’esonero contributivo per i datori di lavoro che rinuncino ai trattamenti di integrazione salariale preclude l’applicazione della c.d. Decontribuzione Sud per tutto il periodo di fruizione della misura.
 
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