Decreto Cura Italia | Misure in materia di lavoro: Cassa integrazione ordinaria e in deroga

Sospensione delle procedure di licenziamento

Il decreto legge in oggetto, stabilisce innanzitutto all’Art. 46 che:

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (licenziamenti collettivi) è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.
  2. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Cassa Integrazione Ordinaria

Il decreto legge Cura Italia (art. 19) prevede che:

· i datori di lavoro che - nel 2020 - sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”

· non è necessario stipulare l'accordo sindacale ordinariamente previsto;

· si è esonerati dall’osservanza del procedimento di informazione e consultazione sindacale ex art. 14 del D.Lgs. 148/2015 ferma restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della richiesta.;

· si è dispensati anche dal rispetto dei limiti temporali normalmente previsti per la domanda del trattamento ordinario di integrazione salariale (entro 15 giorni dall’inizio della sospensione) o per quella di assegno ordinario (non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa) (artt. 15, c. 2, e 30, c. 2, del medesimo D.Lgs. 148/2015).

La richiesta di CIGO o di assegno ordinario può essere fatta per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di 9 settimane e, comunque, entro il mese di agosto 2020. I lavoratori destinatari dei trattamenti devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro che richiedono la prestazione, alla data del 23 febbraio 2020. La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario sono esclusi dal conteggio ai fini delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, commi 1 (24 mesi in un quinquennio mobile) e 2 (30 mesi in un quinquennio mobile), e dei limiti previsti dagli articoli 12 (52 settimane in un biennio mobile), 29 commi 3, 30, comma 1 (non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore alle durate massime di cui agli articoli 12 e 22), e 39 del decreto legislativo n. 148 del 2015. Inoltre sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.

Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario non si applica la contribuzione addizionale.

L’assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, su istanza del datore di lavoro.

Infine, con le stesse modalità, è garantita l’erogazione dell’assegno ordinario da parte dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi

Previsto un limite massimo di spesa monitorato dall'INPS.

CIG in deroga

Alle altre aziende prive di tutela è concessa la cassa integrazione in deroga.

Possono chiedere la Cassa integrazione in deroga tutte le aziende del settore privato, ivi inclusi quelle agricole, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per le quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro. In pratica, il trattamento viene concesso anche alle aziende con 1 dipendente. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

La Regione  deve stipulare preventivamente un accordo quadro che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro. L’accordo non è richiesto per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti.

N.B. Non si tratta di un accordo sindacale, ma di accordo quadro, stipulato in sede regionale, nel quale vengono individuate le priorità di intervento in sede territoriale.

I trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga

· possono essere chiesti alla Regione per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane;

· sono concessi con decreto della Regioni, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione, unitamente alla lista dei beneficiari.

Spetta all'INPS erogare le prestazioni previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa esclusivamente con la modalità di pagamento diretto.

Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

Si ricorda che per fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga l’impresa deve avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue.

Passaggio dalla CIGS al trattamento ordinario

Da ultimo, si fa presente che l’art. 20 del decreto legge n.18/2020 prevede che le aziende che hanno già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario possono presentare domanda di trattamento ordinario per un periodo non superiore a 9 settimane.

Passaggio dall'assegno di solidarietà all'assegno ordinario

Analogamente a quanto disposto per le aziende che hanno già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, si introduce (art. 21), per i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che hanno già in corso un assegno di solidarietà, la possibilità di presentare domanda di assegno ordinario per un periodo non superiore a 9 settimane.

FONTE: ipsoa Quotidiano

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Direzione - Luigi Ledda
Telefono: 0784 233313
Fax: 0784 233301
E-mail: l.ledda@assindnu.it
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