LAVORO | Uso permessi L.104/1992 e illegittimità del licenziamento

La Cassazione con ordinanza del 2 ottobre n° 23891/2018 ha precisato che i permessi per l’assistenza ai disabili ex legge 104/1992  non sono utilizzabili solamente per l’assistenza “fisica” al disabile, svolta presso la sua abitazione, ma possono essere utilizzati dal lavoratore che ne fa richiesta anche per svolgere attività che il disabile non può compiere in autonomia, come ad esempio effettuare la spesa, fare prelievi e versamenti o altre commissioni.

Al riguardo, la Suprema Corte ha ribadito che il licenziamento intimato dall’azienda per la fruizione dei permessi per scopi personali e non per l’assistenza al disabile, è da ritenersi illegittimo, in quanto le attività compiute dal lavoratore sono state effettuate nell’interesse del parente disabile.

Nella fase di merito, veniva dichiarata l'illegittimità del licenziamento dal momento che "l'assistenza prevista dalla disposizione in esame e a cui sono finalizzati i permessi non può essere intesa riduttivamente come mera assistenza personale al soggetto disabile presso la sua abitazione, ma deve necessariamente comprendere lo svolgimento di tutte le attività che il predetto non sia nelle condizioni di compiere".

La Suprema Corte, a conferma delle decisioni assunte nei due gradi di giudizio, ha stabilito il principio per cui "l'assistenza al familiare disabile non va intesa in modo riduttivo come mera assistenza personale presso la sua casa ma comprende tutta una serie di attività che il soggetto non può compiere come ad esempio, fare la spesa o effettuare prelievi e versamenti. L'abuso del diritto si configura solo nelle ipotesi di uso dei permessi a scopi personali; non può, dunque, configurarsi il licenziamento per giusta causa del dipendente avvistato a compiere commissioni nell'interesse del parente disabile".

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