LAVORO | Conciliazione vita lavoro: al via gli sgravi contributivi attraverso la contrattazione aziendale

Con il decreto datato 12 settembre 2017 il Governo ha dato il via ad un importante nuovo strumento di incentivazione della contrattazione collettiva di secondo livello che si affianca alle misure introdotte dalla L. n. 208/2015 (Finanziaria 2016) e dal D,M. 25 marzo 2016 in materia di premi di risultato.

Norme che, come noto, prevedono sia l’accesso a specifiche agevolazioni fiscali (art. 1, commi 182-185 L. n. 208/2015) sia la previsione di una riduzione dell’aliquota contributiva dovuta per IVS, nell’ipotesi in cui le aziende coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro in sede di determinazione dei criteri per l’attribuzione del premio di risultato (art. 1 comma 189 L. n. 208/2015 come modificato dal D.L. n. 50/2017 conv. in L. n. 96/2017).

Nel corso del mese di ottobre, il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato sul proprio portale istituzionale l’avviso relativo all’apertura, a decorrere dal 17 ottobre 2017, del canale di deposito dei contratti. Il decreto è stato quindi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2017.

Il nuovo decreto prevede una diversa forma di agevolazione più strettamente connessa all’implementazione, attraverso la contrattazione collettiva di livello aziendale, di forme di conciliazione vita lavoro. Un ambito di intervento nel quale il legislatore ha scelto di intervenire in modo sempre più incisivo negli ultimi anni, già a partire dalla riforma del lavoro avviata con il Jobs Act.

Il decreto in commento dà infatti attuazione alle disposizioni contenute nell’art. 25 del D.Lgs. n. 80/2015 recante Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, emanato in attuazione del Jobs Act (L. n. 183/2014). Tale norma, rifinanziata nel 2017, prevede in particolare la concessione – in via sperimentale, per il triennio 2016-2018 – di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione collettiva di secondo livello e rinvia ad apposito decreto – quello appena approvato – la definizione dei criteri e delle modalità per l’utilizzo delle risorse subordinandone l’accesso al deposito dei contratti collettivi presso gli Uffici territoriali dell’Ispettorato Unico del Lavoro.

Il beneficio è previsto a favore dei datori di lavoro del settore privato che abbiano sottoscritto e depositato, in base alle modalità stabilite dal decreto (art. 5), contratti collettivi aziendali anche di recepimento di contratti collettivi territoriali ed è concesso con riferimento alle misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata che soddisfino i seguenti requisiti:

che siano innovative e migliorative rispetto a quanto già previsto dai contratti collettivi nazionali di riferimento o dalle disposizioni normative vigenti;
che siano estensive e integrative di misure già previste in precedenti contratti collettivi aziendali.
Le misure di conciliazione che devono essere previste dalla contrattazione collettiva aziendale e che danno accesso al beneficio previdenziale devono essere previste in un numero minimo di due tra quelle indicate dall’art. 3 del decreto identificate nelle seguenti aree di intervento:

a) Genitorialità

Estensione temporale del congedo di paternità con previsione della relativa indennità;
Estensione del congedo parentale, in termini temporali e/o integrazione della relativa indennità;
Previsione di nidi d’infanzia / Asili nido / Spazi ludico-ricreativi aziendali o interaziendali;
Percorsi formativi (e-learning / coaching) per favorire il rientro dal congedo di maternità;
Buoni per l’acquisto di servizi di baby sitting.

b) Flessibilità organizzativa

Lavoro agile
Flessibilità oraria in entrata e in uscita;
Part-time
Banca ore;
Cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell’impresa dei permessi ceduti.

c) Welfare aziendale

Convenzioni per l’erogazione di servizi time saving;
Convenzioni con strutture per servizi di cura;
Buoni per l’acquisto di servizi di cura.

In ragione del carattere sperimentale di tale agevolazione, il decreto stabilisce che il beneficio venga riconosciuto una sola volta per ciascun datore di lavoro nell’ambito del biennio 2017-2018 per i contratti collettivi sottoscritti e depositati a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino e non oltre il 31 agosto 2018. Il contratto collettivo aziendale deve riguardare un numero di lavoratori pari almeno al 70% della media dei dipendenti occupati nell’anno civile precedente rispetto alla presentazione della domanda. L’istanza potrà essere avanzata all’INPS – ai sensi dell’art. 6 del decreto – a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto nella G.U. Il beneficio non può in ogni caso eccedere la misura del 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziale dichiarata nel corso dell’anno civile precedente la domanda.

L’ammissione allo sgravio contributivo – subordinata all’istruzione della pratica da parte dell’INPS una volta presentata la domanda telematicamente – avverrà a decorrere dal 30° giorno successivo al termine ultimo di trasmissione delle istanze. Termine che è così definito:

15 novembre 2017 per i contratti depositati entro il 31 ottobre 2017, a valere sulle risorse stanziate per il 2017;
15 settembre 2018 per i contratti depositati entro il 31 agosto 2018, a valere sulle risorse stanziate per il 2018.

Spetta ora all’INPS diramare le proprie istruzioni.

Fonte : Ipsoa

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