LAVORO | Decreto legge 17 marzo 2017 n. 25: lavoro accessorio e responsabilità solidale negli appalti

Decreto legge 17 marzo 2017 n. 25: lavoro accessorio e responsabilità solidale negli appalti

Decreto legge 17 marzo 2017, n. 25 , recante "Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti"

Il 17 marzo scorso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto legge, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.

Il decreto legge recepisce le proposte di modifica avanzate dalla CGIL ed oggetto dei quesiti referendari, ammessi a consultazione popolare il prossimo 28 maggio.

Viene, tuttavia, prevista una disciplina transitoria per il lavoro accessorio.

Lavoro accessorio

Il comma 1 dell'articolo 1 dispone l'abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che dettavano la disciplina del lavoro accessorio.

Il comma 2 dello stesso articolo reca la disciplina transitoria, relativa ai voucher già "richiesti" alla data del 17 marzo 2017.

Tali voucher potranno essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017: si ritiene, in tal caso, che continui ad operare la previgente disciplina con i relativi obblighi e limiti economici.

Al contrario, a decorrere dal 17 marzo 2017 non sarà più possibile richiedere nuovi voucher.

Appalti

L'articolo 2 introduce due modifiche alla disciplina della responsabilità solidale per i crediti di lavoro negli appalti, contenuta nell'articolo 29, comma 2 del decreto legislativo n. 276 del 2003:

viene abrogata la facoltà concessa ai contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore di individuare ­ in alternativa all'applicazione della disciplina sulla solidarietà prevista dalla legge ­ metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti; vengono, altresì, abrogate le disposizioni contenute nei periodi secondo, terzo e quarto, introdotte dalla legge n.. 92 del 2012. Vengono così meno i due seguenti principi contenuti nella precedente disciplina:

A) principio del litisconsorzio necessario: la norma precedentemente prevedeva, infatti, l'obbligo per il lavoratore (o l'ente assicurativo o previdenziale) di chiamare in giudizio anche l'impresa committente 20/3/2017 2/2 unitamente all'impresa appaltatrice (datrice di lavoro);

B) principio della preventiva escussione: non è più necessario che il lavoratore (o l'ente assicurativo o previdenziale) aggredisca, in via preventiva ed infruttuosamente, il patrimonio dell'impresa appaltatrice prima di esperire l'azione esecutiva nei confronti dell'impresa committente. Pertanto, a seguito dell'accertamento giudiziario della sussistenza di un credito originato dal rapporto di lavoro, il lavoratore (o l'ente assicurativo o previdenziale) potrà dare avvio all'azione esecutiva per il relativo adempimento direttamente nei confronti dell'impresa committente.


Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
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