LAVORO | Ticket Licenziamento 2026: cosa è e come funziona
La presente per informarvi circa i nuovi importi e le modalità operative riguardanti il cosiddetto "Ticket licenziamento" per l'anno in corso.
1. Nuovi Importi e Massimali 2026
Sulla base del nuovo massimale NASpI stabilito per il 2026, pari a 1.584,70 euro, il contributo (pari al 41% del massimale per ogni anno di anzianità) è così rideterminato:
• Quota annua: 649,73 euro.
• Quota mensile: 54,14 euro.
• Importo massimo (oltre i 36 mesi di anzianità): 1.949,19 euro.
Si ricorda che l'importo è dovuto in misura identica sia per i rapporti a tempo pieno (full-time) che a tempo parziale (part-time), essendo scollegato dalla prestazione individuale. Per il calcolo dell'anzianità, i periodi di almeno 15 giorni sono computati come mese intero.
2. Casi di Applicazione: Quando è dovuto
Il contributo deve essere versato ogni volta che l'interruzione del rapporto generi il diritto teorico del lavoratore alla NASpI, anche se lo stesso non ha maturato i requisiti o si è già ricollocato. Nello specifico, il versamento è obbligatorio per:
• Licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, soggettivo o giusta causa.
• Recesso durante o al termine del periodo di prova o al termine dell'apprendistato.
• Dimissioni per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità/paternità.
• Risoluzioni consensuali derivanti da conciliazioni presso l'Ispettorato, in sede sindacale, o nell'ambito di contratti di espansione.
• Rifiuto del trasferimento ad altra sede aziendale oltre i 50 km o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici.
In caso di licenziamento collettivo senza accordo sindacale, il contributo è moltiplicato per tre.
3. Esclusioni Importanti e Novità (Collegato Lavoro)
Il ticket non è dovuto per le dimissioni volontarie. È di particolare rilievo la novità introdotta dalla Legge n. 203/2024 (Collegato Lavoro): l'assenza ingiustificata prolungata viene ora considerata come comportamento concludente del lavoratore volto alla cessazione del rapporto, con effetti analoghi alle dimissioni volontarie, esonerando quindi il datore di lavoro dal pagamento del ticket.
Altre esclusioni riguardano:
• Interruzioni per cambio appalto con assunzione presso il nuovo datore tramite clausole sociali.
• Interruzioni nel settore delle costruzioni edili per fine cantiere o completamento attività.
4. Precisazioni sul Calcolo dell'Anzianità
Nel computo dei mesi di lavoro non vanno considerati i periodi di congedo per assistenza a familiari disabili (art. 42, c. 5, D.Lgs n. 151/2001) e i periodi di aspettativa non retribuita. Sono invece inclusi i precedenti periodi di contratto a termine se il datore ha beneficiato della restituzione del contributo addizionale.
| Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale | |
| Referente: | Direzione - Luigi Ledda |
| Telefono: | 0784 233313 |
| Fax: | 0784 233301 |
| E-mail: | l.ledda@assindnu.it |