LAVORO | Dimissioni per fatti concludenti e NASPI - Chiarimenti NPS
L’INPS, nella circolare n. 154 del 22 dicembre 2025, interviene per chiarire la disciplina introdotta dall’articolo 19 della legge 13 dicembre 2024, n. 203 (cd. Collegato Lavoro 2024), che ha tipizzato la fattispecie della risoluzione del rapporto di lavoro per effetto di dimissioni per fatti concludenti, soffermandosi in particolare sui riflessi che tale modalità di cessazione produce sul diritto all’indennità di disoccupazione NASpI .
La normative attualmente in vigore prevede che, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine stabilito dal contratto collettivo nazionale applicato al rapporto di lavoro, ovvero, in mancanza di una previsione contrattuale, per un periodo superiore a quindici giorni, il datore di lavoro possa darne comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
A seguito di tale comunicazione, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore, senza applicazione della procedura telematica ordinariamente prevista per le dimissioni. La norma, tuttavia, esclude l’effetto risolutivo qualora il lavoratore dimostri l’impossibilità di comunicare le ragioni dell’assenza per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro.
Risoluzione non automatica
L’INPS ha ribadito che la risoluzione del rapporto non discende in via immediata dall’assenza ingiustificata, ma si verifica solo nel caso in cui il datore di lavoro decida di valorizzare tale comportamento come manifestazione di una volontà dismissiva del lavoratore.
Il datore di lavoro può scegliere se attivarla oppure se ricondurre l’assenza ingiustificata nell’alveo della disciplina disciplinare ordinaria, procedendo, ove ne ricorrano i presupposti, al licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, nel rispetto delle garanzie procedimentali di cui all’articolo 7 della legge n. 300/1970.
La comunicazione all’INL deve essere effettuata solo qualora il datore di lavoro intenda effettivamente far valere l’assenza ingiustificata ai fini della risoluzione del rapporto per dimissioni per fatti concludenti.
Prestazione di disoccupazione NASpI
La risoluzione del rapporto qualificata come “dimissioni per fatti concludenti” non integra una cessazione involontaria del rapporto di lavoro, requisito essenziale per l’accesso all’indennità di disoccupazione ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
A tal fine è stato istituito nel sistema UniLav il nuovo codice di cessazione “FC – dimissioni per fatti concludenti”. Nei casi in cui il rapporto di lavoro venga denunciato con tale causale, l’accesso alla prestazione NASpI risulta precluso.
L’assenza ingiustificata del lavoratore da luogo a un licenziamento disciplinare, anche quando la condotta contestata sia la medesima. In questi casi, la cessazione del rapporto resta imputabile a un atto datoriale e conserva il carattere di involontarietà, con conseguente possibilità di accesso alla NASpI, purché risultino soddisfatti tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente.
Dimissioni per giusta causa
Un ulteriore profilo di particolare rilievo riguarda il rapporto tra la procedura di risoluzione per fatti concludenti e le dimissioni per giusta causa rassegnate dal lavoratore. L’INPS chiarisce che la presentazione, da parte del lavoratore, di dimissioni, anche per giusta causa, tramite il sistema telematico rende inefficace la procedura di cessazione per fatti concludenti eventualmente avviata dal datore di lavoro.
In questo caso, prevale la volontà espressa dal lavoratore attraverso le dimissioni formalmente rassegnate. Qualora si tratti di dimissioni per giusta causa, e sempre che il lavoratore assolva al relativo onere probatorio secondo le indicazioni fornite dalla circolare INPS n. 163 del 20 ottobre 2003, resta ferma la possibilità di accesso alla prestazione NASpI.
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