Approvato definitivamente il decreto Sicurezza nei luoghi di lavoro

La Camera, nella seduta del 17 dicembre 2025, ha approvato il decreto Salute e Sicurezza (D.L. 159/2025), recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”.

Di seguito le disposizioni principali contenute nel Decreto.

Revisione delle aliquote assicurative INAIL
La versione finale del provvedimento conferma i benefici per le imprese che investono in sicurezza.
In particolare, con l’art. 1 si autorizza l’INAIL a effettuare, a decorrere dal 1° gennaio 2026:
- la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico, al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi. Come specificato al comma 4, sono escluse dal riconoscimento del beneficio le aziende che abbiano riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Nelle more della realizzazione di sistemi informativi di cooperazione applicativa d dati, l’autorità giudiziaria dovrà comunicare tempestivamente, anche con modalità informatiche, le sentenze definitive di condanna all’INAIL ai fini dell’esclusione dal beneficio. È demandato ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’INAIL, il compito di definire le modalità di attuazione;

Formazione nelle imprese turistico-ricettive
Una delle novità introdotte in sede di conversione riguarda il termine massimo per l’erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. viene previsto che, in considerazione del basso livello di rischio e delle peculiari modalità di erogazione del servizio, negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (come definiti dall’articolo 5 della legge n. 287/1991) e nelle imprese turistico-ricettive, la formazione e l’eventuale addestramento specifico di cui all’articolo 37, comma 4, lettera a), del D.lgs. n. 81/2008, si possono concludere entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro.
  
Badge digitale di cantiere
Confermato, con alcune novità, il badge digitale di cantiere, obbligatorio per tutte le imprese operanti in appalto e subappalto nei settori pubblico e privato, che consentirà l’identificazione univoca dei lavoratori e la rilevazione automatica delle presenze.
In base alla formulazione definitiva del comma 2 dell’articolo 3, al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori nel settore edile, le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, sia nel settore pubblico che in quello privato, nonché quelle operanti in ambiti considerati ad alto rischio (che saranno individuati da un apposito decreto ministeriale), sono tenute a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento digitale (prevista dall’art. 18, comma 1, lettera u), e dall’ art. 26, comma 8, del D.lgs. n. 81/2008, nonché dall’ art. 5 della legge n. 136/2010), dotata di un codice univoco anticontraffazione.
Con una modifica approvata nel corso dell’iter di conversione, si è specificato che anche per gli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato che saranno individuati dal predetto decreto ministeriale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall’articolo 55, comma 5, lettera i), del D.lgs. n. 81/2008, per i casi di violazione, da parte del datore di lavoro e del dirigente delle suddette norme vigenti sulla tessera di riconoscimento del lavoratore.
La tessera, utilizzata come badge recante gli elementi identificativi del dipendente, sarà resa disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa).
Per i lavoratori assunti sulla base delle offerte di lavoro pubblicate mediante la piattaforma SIISL, la tessera, in modalità digitale, sarà prodotta in automatico e sarà precompilata, salvo le integrazioni inserite dal datore di lavoro.
Sarà un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, a definire le modalità di attuazione della tessera di riconoscimento digitale, anche con riferimento a specifiche misure di controllo e sicurezza nei cantieri e di monitoraggio dei flussi della manodopera, mediante l’impiego di tecnologie, e ai tipi di informazioni trattate.

Patente a crediti
Nel corso dell’iter di conversione sono state ritoccati anche i commi da 4 a 6 dell’articolo 3, di modifica della disciplina di cui all’ art. 27 e all’allegato I-bis del D.lgs. n. 81/2008 – sulla patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.
In particolare, si introducono nuove modalità di riduzione del punteggio e inaspriscono le sanzioni per le violazioni gravi.
Nel dettaglio:
- si prevede che per le violazioni indicate ai numeri 21 e 24 dell’Allegato I-bis, relative al lavoro irregolare, la decurtazione dei crediti avviene a seguito della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza. A tal fine, l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) utilizza, altresì, le informazioni contenute nel Portale Nazionale del Sommerso (PNS) di cui all’ articolo 10 del D.lgs. n. 124/2004. Come specificato nel corso dell’iter di conversione, anche le risultanze dei verbali notificati sono comunicati entro 30 giorni, anche con modalità informatiche, dall'amministrazione emanante all’INL che li ha emanati al fine della decurtazione dei crediti [comma 4, lettera a), numeri 1 e 2-bis];
- si prevede che, nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte del lavoratore o una sua inabilità permanente, assoluta o parziale, le competenti procure della Repubblica trasmettano all’INL le informazioni necessarie all’adozione dei provvedimenti, previa valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie contenuti nei verbali redatti dai pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro [comma 4, lettera a), numero 2];
- si raddoppia da 6.000 a 12.000 euro la misura minima della sanzione amministrativa pecuniaria comminata a imprese e lavoratori autonomi, che operano nei cantieri temporanei o mobili, in mancanza della patente o del documento equivalente oppure in possesso di patente con punteggio inferiore a 15 crediti [comma 4, lettera a), numero 3];
- si prevede che la decurtazione dei crediti per i casi di violazione dell’obbligo di preventiva comunicazione sull’instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato (di cui al numero 21 dell’Allegato I-bis), con riferimento agli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026, comporti una riduzione pari a 5 punti per ciascun lavoratore interessato dalla violazione (a legislazione previgente, la riduzione prevista era di 1, 2 o 3 punti a seconda degli effettivi giorni di lavoro in nero) [comma 4, lettera b) e comma 5].
La lettera c) del comma 4 interviene infine sull’ allegato XII del D.lgs. n. 81/2008, che individua il contenuto della notifica preliminare di avvio lavori nei cantieri edili.
Nello specifico, si integra il punto 12, che richiede l’identificazione, il codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate. Con la modifica apportata si aggiunge di specificare le imprese che operano in regime di subappalto.
Il comma 6, invece, demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, da adottarsi ai sensi dell’ art. 27, comma 14, del D.lgs. n. 81/2008, il compito di individuare gli ambiti di attività a rischio più elevato secondo la relativa classificazione adottata dall’INAIL, con prioritario riferimento alle attività in cui è elevata l’incidenza delle lavorazioni in appalto e subappalto.

Potenziamento della vigilanza
Con il comma 1 dell’art. 3, che integra il comma 7 dell’art. 29 del D.L. n. 19/2024, viene stabilito che, l'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'orientare la propria attività per il rilascio dell’attestato e l’iscrizione alla “Lista di conformità INL”, dispone in via prioritaria i controlli di competenza nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato. All’art. 4, invece, si prevede l’aumento dell’organico INAIL e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro.

Nuovi requisiti di sicurezza delle scale verticali permanenti
In sede di conversione è stata completamente riscritta la lettera h) dell’articolo 5 che detta i nuovi requisiti di sicurezza delle scale verticali permanenti.
In particolare, viene sostituito il comma 2 dell’articolo 113 del D.lgs. n. 81/2008.
Secondo la nuova formulazione della disposizione, le scale verticali permanenti di altezza superiore a 5 metri, aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, fissate ad un supporto e utilizzate come mezzo di accesso, devono essere provviste, in alternativa, in base alla valutazione del rischio, di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto o di una gabbia di sicurezza. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Nel caso di adozione della gabbia di sicurezza la medesima deve essere dotata di maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l’esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di 60 centimetri.

Viene poi precisato che, per le scale verticali permanenti installate entro il 31 ottobre 2025, le nuove disposizioni acquistano efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2026 (articolo 5, nuovo comma 1-bis).

Ulteriori modifiche al D.lgs. n. 81/2008
Ulteriori modifiche e integrazioni apportate al D.lgs. 81/2008 concernono:
- il comma 1 dell' art. 15. Si inserisce la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori nell’ambito delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro [articolo 5, comma 1, lettera c)];
- il comma 11 dell’ art. 37. Si estende alle imprese con meno di 15 dipendenti l’obbligo di aggiornamento periodico dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) anche, garantendo una formazione costante in tutti gli ambiti lavorativi [articolo 5, comma 1, lettera d), n. 1];
- il comma 14 dell’ art. 37. Si dispone che le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione siano registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all’ articolo 15 del D.lgs. n. 150/2015, nonché all’interno del fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, in particolare al fine del loro inserimento nella piattaforma Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL). Il contenuto del fascicolo elettronico del lavoratore dovrà essere considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza dovranno tenerne conto ai fini della verifica degli obblighi di sicurezza [articolo 5, comma 1, lettera d), n. 2];
- il comma 4-bis dell’ art. 41. Viene prorogato al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale devono essere rivisitate, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, le condizioni e le modalità di accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza e introduce la previsione che, in caso di mancato raggiungimento dell’accordo, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è autorizzato a intervenire con proprio decreto [articolo 5, comma 1, lettera e)];
- il comma 8-bis dell’art. 51. Si prevede che gli organismi paritetici, tramite l’INAIL, dovranno comunicare ogni anno, nel pieno rispetto delle norme sulla privacy (GDPR), ai competenti organi di vigilanza territoriali, all’Ispettorato nazionale del lavoro e all’INAIL, i dati relativi: alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno partecipato alle attività formative organizzate dagli stessi; ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali; al rilascio delle asseverazioni in merito all’adozione ed alla efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza; alle aziende a cui è stata erogata la consulenza e il monitoraggio con esito positivo [articolo 5, comma 1, lettera f)];
- l’art. 77, comma 4. Con la riscrittura della lettera a), viene specificato che gli indumenti di lavoro sono DPI e il datore di lavoro deve garantirne l'efficienza (così come affermato dalla Corte di Cassazione, con ordinanza 27 marzo 2025 n. 8152). In particolare, in base alla nuova formulazione della lettera a) del comma 4 dell’art. 77, il datore di lavoro ha l’obbligo di mantenere in efficienza i DPI e assicurarne le condizioni d'igiene mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; tale obbligo si applica anche per specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi [articolo 5, comma 1, lettera g)];
- l’art. 115, che viene completamente riscritto. Con la riformulazione della disposizione viene esplicitato che, nei lavori in quota, deve essere data priorità assoluta ai sistemi collettivi di protezione contro le cadute dall’alto (parapetti e reti di sicurezza), rispetto ai DPI [articolo 5, comma 1, lettera i)].

 
Nuove norme in materia di formazione scuola-lavoro
L’art. 7 contempla disposizioni per la sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro.
In particolare, il comma 1 fornisce l'interpretazione autentica dell’ art. 18 del D.L. n. 48/2023. Nello specifico, con la disposizione viene precisato che la tutela assicurativa INAIL si applica anche ad eventuali infortuni occorsi nel tragitto dall’abitazione o da altro domicilio dove si trovi lo studente al luogo dove si svolgono i percorsi di formazione scuola-lavoro e da quest’ultimo all’abitazione o al domicilio dello studente.
Il comma 2, invece, aggiunge, all’ art. 1 della legge n. 145/2018, il comma 784-novies, con il quale viene stabilito che le convenzioni stipulate tra le istituzioni scolastiche e le imprese ospitanti non possono prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio, così come individuate nel documento di valutazione dei rischi dell’impresa ospitante.

PEC amministratori società
Nessuna modifica è stata apportata nel corso dell’iter di conversione alle nuove regole per la comunicazione della PEC da parte degli amministratori di società, dettate dall’articolo 13, comma 3.
Nello specifico, intervenendo sull’art. 5, comma 1, del D.L. n. 179/2012, viene stabilito che, per le imprese costituite in forma societaria, l'obbligo di comunicazione del domicilio digitale riguarda solo l’amministratore unico o l’amministratore delegato o, in mancanza, il Presidente del consiglio di amministrazione.
Le imprese già iscritte al Registro delle Imprese prima del 1° gennaio 2025 dovranno comunicare il domicilio digitale dei soggetti obbligati entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all’atto del conferimento o del rinnovo dell’incarico.
Si dispone inoltre che la PEC dell’amministratore non può coincidere con quella della società.
In caso di mancata comunicazione del domicilio digitale, l'ufficio del registro delle imprese sospende la domanda di iscrizione ricevuta in attesa che essa sia integrata con il domicilio digitale.
Al riguardo si segnala che:
- Unioncamere, con la nota del 10 novembre 2025, ha fornito le prime indicazioni operative sulle nuove regole;
- con decreto del 4 dicembre 2025 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025), il Ministero delle Imprese e del Made In Italy ha approvato le modifiche alle specifiche tecniche della modulistica da presentare al registro imprese (Fedra 7.07). Le nuove specifiche tecniche entrano in vigore il dal 15 gennaio 2026.

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Direzione - Luigi Ledda
Telefono: 0784 233313
Fax: 0784 233301
E-mail: l.ledda@assindnu.it