INCENTIVI | Bonus giovani under 35 nelle ZES: modalità applicative dell’obbligo di incremento occupazionale

La circolare INPS n. 90/2025, che fornisce le istruzioni operative per poter conguagliare il bonus giovani di cui all’ art. 22 del D.L. n. 60/2024, contiene alcuni profili di novità rispetto al dettato normativo.

innazitutto le trasformazioni di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, nella ZES, prima escluse, ora sono comprese nel massimale maggiorato
L’Istituto apre alla possibilità di poter fruire del massimale mensile di aiuto pari a 650 euro, riservato alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate all’interno della ZES (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna), anche alle trasformazioni di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato.
Le trasformazioni non erano state incluse tra gli eventi che potevano dar luogo all’utilizzo dell’importo maggiorato.
Il c. 3, art.22 del D.L. n. 60/2024 infatti, menziona unicamente le assunzioni a tempo indeterminato “......l'esonero contributivo di cui al comma 1, ferme restando le condizioni di cui al comma 2, è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile”.
Il c. 3, art.2 del D.M. del 9 maggio 2025 afferma che “Fermo restando quanto disposto dal comma 2, ai datori di lavoro privati che, dalla data di autorizzazione della Commissione europea e fino al 31 dicembre 2025, assumono, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lavoratori con sede di lavoro effettiva, presso la quale il lavoratore è tenuto a prestare fisicamente servizio, ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero spetta nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile”.

Se l’interpretazione estensiva dell’INPS fosse confermata, poiché, come noto, per le assunzioni in ZES per le quali si volesse usufruire del massimale mensile di 650 euro, l’istanza deve obbligatoriamente essere presentata preventivamente rispetto all’instaurazione del rapporto, si ritiene che tale regola possa essere ritenuta valida anche per le trasformazioni avvenute in ZES.
In seguito a ciò, solo le trasformazioni in ZES intervenute a partire dal 17 maggio 2025 in poi, successivamente alla data di presentazione delle istanze telematiche all’Istituto, potranno accedere all’importo mensile maggiorato.

Le assunzioni nella ZES e l’obbligo di incremento occupazionale

Il punto 49 dell’autorizzazione della UE del 31/01/2025 prevede inoltre che le assunzioni all’interno della ZES debbano comportare un incremento occupazionale netto.
Tuttavia, tale obbligo non è stato menzionato nel D.M. del 9 maggio 2025, ma l’INPS lo cita puntualmente nella circolare in commento.
Le aziende dovranno quindi verificare l’incremento occupazionale netto applicando il metodo delle U.L.A., ponendo a raffronto il numero medio di unità lavoro–anno dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di unità lavoro-anno dell’anno successivo all’assunzione.
Qualora al termine dell’anno successivo all’assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di U.L.A., le quote mensili di incentivo eventualmente già godute si “consolidano”; in caso contrario, l’incentivo non potrà essere legittimamente riconosciuto, ed il datore di lavoro sarà tenuto alla restituzione delle singole quote eventualmente fruite.
L’incentivo sarà comunque applicabile qualora l’incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupati si siano resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro, licenziamento per giusta causa.
Inoltre, come espressamente previsto dall’art. 31, c. 1, lett. f), del D.Lgs.150/2015, il calcolo della forza lavoro mediamente occupata deve essere effettuato mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di “impresa unica” di cui all’ articolo 2, paragrafo 2, del
regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
Nel caso di assunzioni a scopo di somministrazione la verifica dell’incremento dovrà essere effettuata in capo all’impresa utilizzatrice.
Il venir meno dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l’eventuale ripristino dell’incremento per i mesi successivi consente, invece, la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non consente di recuperare il beneficio perso.
A ben vedere, l’incremento occupazionale viene citato solo in merito alle assunzioni, e non anche alle trasformazioni, anche se, per analogia con le assunzioni, parrebbe logico ritenere che il requisito dell’incremento sia ugualmente necessario; sul punto è quindi necessario un ulteriore chiarimento.