LAVORO | Contratti di lavoro - nuovi obblighi e sanzioni

Si appesantiscono gli adempimenti burocratici - con il rischio di sanzioni per le imprese - con le nuove regole varate dal Consiglio dei Ministri, in attuazione della direttiva Ue sulle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili, che riscrivono, in larga parte, il D.Lgs. 152 del 1997. Il decreto è atteso in Gazzetta ufficiale ai fini della sua applicazione.

 

L’appesantimento sarà previsto a partire dalle lettere d’assunzione, che dovranno contenere una serie di informazioni, da tutti gli elementi retributivi a congedi, ferie, etc..

Circa l’apparato sanzionatorio, l’articolo 19, comma 2, del decreto Biagi, viene riscritto, prevedendo multe fino a 1.500 euro a lavoratore, anche nel caso in cui l’azienda, entro 60 giorni dalla richiesta, non fornisce le informazioni previste dal Dlgs.

Contenuti della comunicazione

Rispetto a quanto oggi previsto, vengono ampliate in modo importante le informazioni da fornire al lavoratore. Nello specifico la comunicazione dovrà contenere:

- l'identità delle parti (compresa quella dei co-datori di cui all’articolo 30, comma 4-ter e 31, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276);

- nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia di somministrazione di lavoro, l'identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena è nota;

- il luogo di lavoro. In mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, il datore di lavoro comunica che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro;

- la sede o il domicilio del datore di lavoro;

– l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore e, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;

- la data di inizio del rapporto di lavoro;

- la tipologia di rapporto di lavoro, precisando in caso di rapporti a termine la data di conclusione o la durata dello stesso;

- la durata del periodo di prova, se previsto;

- il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;
- la durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all'atto dell'informazione, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi;
- la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
- l'importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;

- la programmazione dell'orario normale di lavoro (es. lun – ven dalle 09,00 alle 18,00) e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un'organizzazione dell'orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile;
- se il rapporto di lavoro, caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro programmato, il datore di lavoro informa il lavoratore circa:
1) la variabilità della programmazione del lavoro, l'ammontare minimo delle ore retribuite garantire e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite;

2) le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative;
3) il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell'inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l'incarico;

- il contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l'indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;

- gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso.

Alcune delle predette informazioni possono comunque essere fornite al lavoratore entro un termine di tempo maggiormente ampio e comunque non oltre i 30 giorni dall’inizio della prestazione lavorativa.

Si tratta delle informazioni relative a:

- la durata delle ferie e degli altri congedi retribuiti;

- il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro se prevista;

- la procedura, la forma e i termini di preavviso in caso di recesso del datore di lavoro e del lavoratore;

- Il contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro con l’indicazione delle parti sottoscriventi;

- Enti e istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi versati dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale prevista dal datore di lavoro.

 

Tenuto conto dei nuovi adempimenti, le aziende interessate possono contattare i nostri uffici per gli eventuali approfondimenti.

 

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Direzione - Luigi Ledda
Telefono: 0784 233313
Fax: 0784 233301
E-mail: l.ledda@assindnu.it
Modifica Visualizzazione: Mobile Version | Standard Version