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Decreto Omnibus e Bonus Natale
- Venerdì, 04 Ottobre 2024 13:15
L’articolo 2-bis, inserito in sede di conversione, introduce la disciplina del cosiddetto bonus Natale.
Il bonus, di importo pari a 100 euro, è erogato ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
1) il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro. Ai fini della determinazione del reddito complessivo, si considerano anche i redditi agevolati previsti da specifiche normative , mentre è escluso il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze (di cui all' articolo 10, comma 3-bis, del TUIR);
2) il lavoratore deve avere il coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del TUIR (ovvero fiscalmente a carico), oppure deve avere almeno un figlio che si trova in tali condizioni e per il quale sussistano anche le circostanze previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), decimo periodo, del TUIR (ovvero se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato);
3) il lavoratore deve avere capienza fiscale. Viene infatti previsto che l'imposta lorda determinata sui redditi di cui all' articolo 49 del TUIR, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo, percepiti dal lavoratore, deve essere di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell' articolo 13, comma 1, del TUIR.
L'indennità:
- non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente;
- deve essere rapportata al periodo di lavoro.
Il bonus non è automatico, ma deve essere richiesto dai lavoratori. In particolare, i sostituti d'imposta (di cui agli articoli 23 e 29 del D.P.R. n. 600/1973), riconoscono l'indennità unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli. I sostituti d'imposta, in sede di conguaglio, verificano l'effettiva spettanza dell'indennità e, qualora in tale sede l'indennità si riveli non spettante, provvedono al recupero del relativo importo.
I sostituti d'imposta recuperano il credito mediante compensazione ai sensi dell' articolo 17 del D.lgs. n. 241/1997, a partire dal giorno successivo all'erogazione in busta paga dell'indennità.
L'indennità deve essere rideterminata nella dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente, ed è riconosciuta anche qualora non sia stata erogata dal sostituto d'imposta ovvero se le remunerazioni percepite non sono state assoggettate a ritenuta. L'indennità risultante dalla dichiarazione dei redditi deve essere computata nella determinazione del saldo dell’IRPEF. Qualora l'indennità erogata dal sostituto d'imposta risulti non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo è restituito in sede di dichiarazione.
Le risorse assegnate alla misura ammontano a 100,3 milioni di euro per l'anno 2024.
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