INCENTIVI | Bonus sanificazione e acquisto DPI: istanze a partire dal 4 ottobre

Al fine di sostenere l’adozione di misure dirette a contenere la diffusione del Covid-19, l’art. 32 del decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021, convertito in l. n. 106/2021) ha introdotto un credito d’imposta commisurato alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti .
Il bonus sanificazione per le spese sostenute può essere richiesto all’Agenzia delle Entrate dal 4 ottobre al 4 novembre 2021. Lo ha previsto il provvedimento direttoriale n. 191910/2021 del 15 luglio 2021 che detta le disposizioni attuative per la fruizione del credito d’imposta previsto dall’art. 32 del D.L. n. 73/2021.
Il credito d’imposta spetta, per ciascun beneficiario, nella misura del 30% delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, il credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021. 
Beneficiari : L’art. 32 del D.L. n. 73/2021, al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del CoVid-19, riconosce un bonus sanificazione:
- ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni;
- agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast.

Spese ammissibili: Con riferimento all’ambito oggettivo sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute per:

a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai suddetti soggetti;
c) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherineguanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
d) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
e) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
f) l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Misura del credito d’imposta : Il credito d’imposta spetta, per ciascun beneficiario, nella misura del 30% delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, il credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021. E' opportuno ricordare che lo scorso anno il credito d’imposta era previsto al 60%, percentuale poi ridotta al 15,6423 per cento, ottenuta dal rapporto tra fondi disponibili (euro 200.000.000) ed ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti (euro 1.278.578.142); la misura è stata poi aumentata al 28,297 per cento dall’art. 31, comma 4-ter, D.L. 104/2020, dopo la conversione in L. 126/2020.

Come utilizzare il credito: Il credito d’imposta, in riferimento alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato dai beneficiari fino all’importo massimo fruibile (60.000 euro):

- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
- in compensazione ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 241/1997, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro il 12 novembre 2021, con il quale sarà definito l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile.
Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:
- il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento,
- nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare massimo consentito, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate
Presentazione della comunicazione: Con il provvedimento del 15 luglio 2021, n. 191910/2021 sono stati fissati i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta. Nello specifico, la comunicazione delle spese ammissibili possa essere effettuata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021.
Nello stesso periodo è possibile presentare:
- una nuova comunicazione che sostituisce integralmente quella già trasmessa;
- la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.
L’istanza può essere trasmessa direttamente dal contribuente o da un intermediario, tramite:
servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata, al massimo entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
 
Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Direzione - Luigi Ledda
Telefono: 0784 233313
Fax: 0784 233301
E-mail: l.ledda@assindnu.it
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