MILLEPROROGHE Assemblee di società ed enti da remoto fino al 31 dicembre 2025
L’articolo 3, comma 1-sexies, inserito nel corso dell’iter di conversione del DL 202/2024 (Decreto Milleproroghe), estende anche alle assemblee sociali tenute entro il 31 dicembre 2025 l'applicabilità delle procedure semplificate di svolgimento delle assemblee delle S.p.A., delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e le mutue assicuratrici, nonché delle associazioni e delle fondazioni, disposte dal comma 7 dell'articolo 106 delD.L. n. 18/2020.
Fino al 31 dicembre 2025, pertanto, anche in deroga alle disposizioni statutarie:
- le società di capitali, le società cooperative e mutue assicuratrici, possono stabilire nell’avviso di convocazione delle assemblee (ordinarie o straordinarie) che l'espressione del voto avvenga in via elettronica o per corrispondenza e che l'intervento all'assemblea si verifichi mediante mezzi di telecomunicazione, anche laddove l'utilizzo di tale strumento non sia contemplato negli statuti. È possibile, inoltre, prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto. Non è necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nel medesimo stesso luogo, ove la loro presenza sia prevista;
- le società a responsabilità limitata possono consentire, anche in deroga a quanto previsto dall' articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto;
- le società quotate, oltre alle modalità di voto a distanza e alle modalità di partecipazione all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, possono avvalersi dell'istituto del rappresentante designato (art. 135-undecies,TUF) anche ove lo statuto disponga diversamente. Nell'avviso di convocazione, le medesime società possono prevedere che lo svolgimento dell'intervento in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato. Al predetto rappresentante designato possono essere conferite deleghe e subdeleghe. Tale disposizione si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante;
- le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono ricorrere all’istituto del rappresentante designato (
art. 135-undecies,TUF) per l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, anche ove eventuali clausole statutarie dispongano diversamente e possono prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante.
Ai sensi del comma 8-bis del D.L. 18/2020, le predette disposizioni si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni.
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