Milleproroghe e Prevenzione degli incendi da parte di talune strutture ricettive
In sede di conversione in legge del Decreto Milleproroghe è stato differito al 31 dicembre 2026 il tempo utile affinché le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto completino gli adeguamenti alle disposizioni di prevenzione degli incendi, previa presentazione, entro la nuova scadenza del 31 dicembre 2025, della SCIA parziale al Comando provinciale dei vigili del fuoco.
A seguito della proroga, le strutture turistico-ricettive con oltre 25 posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministero dell’interno 9 aprile 1994 (con cui è stata approvata la Regola Tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere) e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al Decreto del Ministero dell'interno 16 marzo 2012, dovranno ultimare i lavori di adeguamento alla normativa antincendio entro il 31 dicembre 2026, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2025, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno 8 (fino ad ora erano 6) delle seguenti prescrizioni:
- resistenza al fuoco delle strutture;
- reazione al fuoco dei materiali;
- compartimentazioni;
- corridoi;
- scale;
- ascensori e montacarichi;
- impianti idrici antincendio;
- vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
- vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
- locali adibiti a depositi.
Per i rifugi alpini, l’adeguamento dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2025.
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