FORMAZIONE | Credito d'imposta per le spese nel settore delle tecnologie 4.0

Credito d’imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0 (articolo 1, commi 46-56):Le disposizioni contenute nei commi da 46 a 56 introducono un nuovo credito d’imposta in favore delle imprese che sostengono spese di formazione per il personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale “Industria 4.0”

SOGGETTI BENEFICIARI
Il credito è riconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, a fronte delle spese in attività di formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

MISURA DEL CREDITO
Il credito d’imposta è concesso in misura pari al 40% delle spese relative al solo costo orario del personale occupato in attività di formazione ed è riconosciuto fino ad un importo massimo di 300.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria (comma 47).

SPESE AMMISSIBILI
Con riferimento alle spese ammissibili al credito, le norme richiedono che le stesse debbano essere pattuite attraverso la contrattazione collettiva aziendale o territoriale e riguardare gli ambiti definiti dal comma 48. Quest’ultimo indica come ammissibili le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze tecnologiche previste dal Piano nazionale “Industria 4.0” (big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali) applicate negli ambiti elencati nell’Allegato A alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017).
Restano espressamente escluse, a norma del comma 49, le attività di formazione ordinaria o periodica espletate in funzione di obblighi vigenti in materia di salute, sicurezza, protezione dell’ambiente, etc.
Il credito d’imposta, da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio di sostenimento delle spese agevolate e in quelle successive, fino alla conclusione del suo utilizzo, è escluso espressamente dalla formazione della base imponibile dell’imposta sul reddito e dell’IRAP, e non rileva ai fin del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR. Il beneficio è fruibile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti.
Il comma 51 specifica che al credito d’imposta non si applica il limite annuale di 250.000 euro relativo all’utilizzo dei crediti d’imposta (di cui all’articolo 1, comma 53, della L. n. 244/2007) né il limite massimo di compensazione pari a 700.000 euro di cui all’articolo 34 della L. n. 388/2000.
L’incentivo è concesso nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato (articolo 31 “Aiuti alla formazione” del Regolamento UE 651/2014 - GBER).
Agli adempimenti sulla comunicazione della misura alla Commissione europea è tenuto a provvedere il Ministero dello Sviluppo Economico.

REQUISITO PER L’ACCESSO AL CREDITO
I commi 53 e 54 prevedono, come requisito per l’accesso al credito, la certificazione da parte di un revisore legale indipendente delle spese di formazione sostenute e l’allegazione di detta certificazione al bilancio. Sono escluse da tali obblighi le imprese con bilanci revisionati, mentre per quelle non soggette a revisione legale dei conti, i costi relativi alla certificazione, fino ad un limite massimo di 5.000 euro, sono ammissibili al credito d’imposta.

DISPOSIZIONI ATTUATIVE
Le disposizioni attuative del credito d’imposta sono demandate dal comma 55 ad un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018. Il decreto interministeriale conterrà le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo agli aspetti relativi agli oneri documentali, ai controlli e alle cause di decadenza dell’incentivo.
Il comma 56, infine, per l’attuazione della misura autorizza una spesa pari a 250 milioni di euro nel 2019.

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Giovanna Pittalis
Telefono: 0784 233324
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E-mail: g.pittalis@assindnu.it