FONDO NUOVE COMPETENZE: PROROGA AL 30 GIUGNO 2021 per la sottoscrizione degli accordi collettivi e la presentazione delle domande

E’ stato pubblicato da ANPAL il decreto direttoriale n. 69 del 17 febbraio 2021 con il quale l’Agenzia recepisce i nuovi termini per la sottoscrizione degli accordi collettivi e la presentazione delle domande di contributo.

Con la proroga al 30 giugno 2021, vengono rimodulati i termini per l’istruttoria delle istanze, la richiesta e la quantificazione del saldo.

I nuovi termini sono applicabili alle istanze presentate successivamente alla data di pubblicazione del Decreto Direttoriale.

Il Decreto Direttoriale ANPAL oltre a recepire il Decreto Interministeriale del 22 gennaio modifica i termini per la fase istruttoria.

Nel dettaglio:


1) Il termine per la sottoscrizione degli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro , conformi a quanto previsto dall’art. 88, comma 1, del richiamato Decreto Legge n. 34/ 2020, dall’art. 4 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104 e all’art. 1 dell’Addendum del Decreto di attuazione Politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 09 ottobre 2020, riportato all’art. 1 dell’Avviso Fondo Nuove Competenze, è prorogato al 30.06.2021.


2) È fissato al 30.06.2021 il termine entro il quale devono essere presentate le domande di accesso al Fondo Nuove Competenze previsto dall’art. 4 dell’Avviso, al fine di garantire la conclusione delle procedure di rendicontazione e di spesa entro il 31.12.2021.

A garanzia di conclusione delle procedure di rendicontazione e di spesa entro il 31.12.2021, sono riviste le seguenti tempistiche previste dall’Avviso, legate alla gestione amministrativa delle istanze di contributo in fase di istruttoria delle istanze e in fase di richiesta di saldo.


il termine, previsto dall’art. 4 dell’Avviso (Istruttoria delle istanze), entro il quale i datori di lavoro devono presentare integrazioni e/o chiarimenti alle istanze presentate è fissato in 7 giorni di calendario dalla data di richiesta di integrazioni e/o chiarimenti da parte di ANPAL;
il termine, previsto dall’art. 6.2 dell’Avviso (Richiesta di saldo), entro il quale deve essere presentata la richiesta di saldo è individuato in 20 giorni di calendario dalla conclusione dei percorsi di sviluppo delle competenze.
il termine, previsto dall’art. 6.3 (Quantificazione del saldo) dell’Avviso, entro il quale i datori di lavoro sono tenuti a presentare integrazioni e/o chiarimenti alla richiesta di saldo è fissato in 10 giorni di calendario dalla data di richiesta di integrazioni e/o chiarimenti da parte di ANPAL.

Le tempistiche così come riviste si applicano alle istanze presentate successivamente alla data di pubblicazione del presente Decreto Direttoriale


Restano invariate le altre disposizioni dell’Avviso approvato con decreto ANPAL n. 461 del 04.11.2020 non menzionate nel presente decreto, nonché le indicazioni operative fornite con le FAQ pubblicate sul sito internet dell’Agenzia all’indirizzo https://www.anpal.gov.it/faq

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Giovanna Pittalis
Telefono: 0784 233324
Fax: 0784 233301
E-mail: g.pittalis@assindnu.it

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