AVVISO PUBBLICO FONDO NUOVE COMPETENZE FNC | Fondo nuove competenze innovazione per datori di lavoro e lavoratori e rilancio delle politiche attive

ANPAL rende note le modalità per l’accesso al FONDO NUOVE COMPETENZE (di seguito “FNC”). Il FNC rimborsa il costo, inclusi contributi previdenziali e assistenziali, delle ore di lavoro in riduzione destinate alla frequenza dei percorsi formativi volti allo sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori. Per informazioni contatta la nostra Associazione: 0784233324.

Gli interventi del FNC hanno a oggetto il riconoscimento di contributi finanziari in favore di tutti i datori di lavoro privati che abbiano stipulato, ai sensi dell’art. 88, comma 1 del Decreto Legge n. 34/2020 e dell’art. 4 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104, p er mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro (di seguito “accordi collettivi”) – sottoscritti a livello aziendale o territoriale dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda - per i quali le ore in riduzione dell’orario di lavoro sono destinate a percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori.

Gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro devono essere conformi a quanto previsto dall’art. 88, comma 1, del richiamato Decreto Legge n. 34/ 2020, dall’art. 4 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104 e dall’art. 3 del Decreto di attuazione:

• devono essere sottoscritti entro il 31 dicembre 2020;
• devono prevedere i progetti formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze, il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento e il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze, nonché, nei casi di erogazione della formazione da parte dell’impresa, la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso;
il limite massimo delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze per ogni lavoratore è pari a 250;
• devono individuare i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze, in ragione dell’introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell’impresa, e del relativo adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati, di norma, anche al fine del conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4, in coerenza con la Raccomandazione europea sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze per gli adulti del 19 dicembre 2016;
possono prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate a incrementare l’occupabilità del lavoratore, anche al fine di promuovere processi di ricollocazione in altre realtà lavorative.

Il FNC rimborsa il costo, comprensivo dei contributi previdenziali e assistenziali, delle ore di lavoro in riduzione destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori. Ai sensi dell’art. 5 (Progetto per lo sviluppo delle competenze e soggetti erogatori) del Decreto di attuazione, il progetto per lo sviluppo delle competenze individua gli obiettivi di apprendimento in termini di competenze, dei soggetti destinatari del progetto, del soggetto erogatore, degli oneri, delle modalità di svolgimento del percorso di apprendimento e della relativa durata.

Il progetto, in coerenza con gli indirizzi italiani ed europei in materia di innalzamento dei livelli di competenze degli adulti, deve dare evidenza:
 delle modalità di valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore, anche attraverso servizi di individuazione o validazione delle competenze;
 delle modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base della valutazione in ingresso, a partire dalla progettazione per competenze degli interventi coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell’ambito del Repertorio nazionale, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
 delle modalità di messa in trasparenza e attestazione delle competenze acquisite in esito ai percorsi e dei soggetti incaricati della messa in trasparenza e attestazione, in conformità con le disposizioni definite ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

Il soggetto erogatore dei percorsi di sviluppo delle competenze è individuato dall’impresa all’interno del progetto formativo presentato in sede di accordo collettivo.
Sono individuabili come soggetti erogatori dei percorsi formativi, tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale, ovvero altri soggetti, anche privati, che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono attività di formazione, ivi comprese le università statali e le non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i Centri per l'Istruzione per Adulti (CPIA), gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.), i centri di ricerca accreditati dal Ministero dell’Istruzione, anche in forma organizzata in reti di partenariato territoriali o settoriali. Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le attività di formazione erogate dalle università sono riconoscibili in termini di crediti formativi universitari nell’ambito di ulteriori percorsi di formazione universitaria.

Può svolgere il ruolo di soggetto erogatore della formazione la stessa impresa che ha presentato domanda di contributo, laddove l’accordo collettivo lo preveda.


Destinatari Sono destinatari del contributo tutti i datori di lavoro privati che, ai sensi dell’art. 88, comma 1 del richiamato Decreto Legge n. 34/2020, abbiano stipulato entro il 31 dicembre 2020 gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro. Sono interessati dagli interventi i lavoratori dipendenti occupati nelle imprese ammesse a beneficiare dei contributi finanziari del FNC o in somministrazione, per i quali è ridotto l’orario di lavoro a fronte della partecipazione a percorsi di sviluppo delle competenze, previsti dall’accordo collettivo.

Presentazione dell’istanza di contributo Possono presentare istanza per l’accesso al FNC i datori di lavoro privati in possesso dei requisiti di cui all’art. 88, comma 1, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 e richiamati all’art. 2 del presente Avviso. La presentazione delle istanze, sottoscritte dal legale rappresentante dell’azienda o da suo delegato, può avvenire a partire dalla data di pubblicazione dell’Avviso sul sito di ANPAL. La eventuale delega deve avvenire per iscritto e deve essere allegata all’istanza di contributo, corredata dal documento di identità del delegante, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 3bis del DPR n. 445/2000. L’istanza può essere sottoscritta anche digitalmente.
L’istanza di contributo deve essere presentata attraverso i modelli di seguito richiamati ed allegati all’avviso.
L’istanza può essere per singola azienda o cumulativa. Come previsto, infatti, rispettivamente dall’art. 4 (Accesso al Fondo) e dall’art. 8 (Fondi Paritetici Interprofessionali e Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori) del Decreto di attuazione:
 nel caso di gruppi societari, l’istanza può essere presentata dalla capogruppo anche per conto delle società controllate;
 nel caso in cui le imprese accedano al FNC per il tramite di avvisi su conto sistema di un Fondo Paritetico Interprofessionale o tramite il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori, l’istanza può essere presentata dal Fondo in nome e per conto delle imprese aderenti.

L’istanza cumulativa è presentata dal legale rappresentante, o da suo delegato, della società capogruppo o del Fondo Paritetico Interprofessionale ovvero del Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori.
L’istanza singola è presentata attraverso il Modello di istanza A (cfr. Allegato 1.a).
L’istanza cumulativa è presentata attraverso il Modello di istanza B (cfr. Allegato 1.b).
All’istanza, sia singola che cumulativa, deve essere allegata la seguente documentazione:
• l’accordo collettivo conforme a quanto stabilito dall’art. 88, comma 1, del Decreto Legge n. 34/2020, dall’art. 3 (Requisiti dell’accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro) del Decreto di attuazione e dall’art.1 del presente Avviso;
• il progetto formativo con le caratteristiche previste dall’art. 5 (Progetto per lo sviluppo delle competenze e soggetti erogatori) del Decreto di attuazione e dell’art. 1 del presente Avviso;
• l’elenco dei lavoratori coinvolti, con l’indicazione per ognuno di questi del livello contrattuale e del numero di ore di riduzione dell’orario di lavoro da destinare ai percorsi di sviluppo delle competenze, secondo lo schema previsto dall’Allegato 2 del presente Avviso;
• L’eventuale delega del rappresentante legale corredata da documento di identità del delegante, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 3bis del DPR n. 445/2000. 5

In caso di istanza cumulativa presentata da una società capogruppo o da Fondo Paritetico Interprofessionale ovvero da Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori i documenti sopra richiamati devono essere allegati per singola impresa controllata o aderente.
La società capogruppo può stipulare un unico accordo collettivo per tutte le società controllate. Nel caso di presentazione dell’istanza da parte di un Fondo Interprofessionale o del Fondo per la Formazione e il sostegno al reddito, l’accordo sindacale di rimodulazione dell’orario di lavoro deve essere stipulato e allegato per ogni impresa aderente.
Con la presentazione dell’istanza, il soggetto richiedente:
 accetta le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente Avviso;
 prende atto dell’Informativa Privacy riportata all’art. 11 dell’Avviso e dell’onere a suo carico di renderla nota a ogni persona fisica i cui dati personali sono comunicati a ANPAL in occasione della presentazione della richiesta.
I datori di lavoro che hanno già presentato istanza possono presentare una nuova domanda per l’accesso al FNC, nelle medesime modalità sopra indicate, a patto che l’istanza riguardi lavoratori diversi da quelli indicati nella prima istanza. Il datore di lavoro che richiede il contributo a valere sul FNC deve assicurare di non ricevere per il costo del lavoro delle stesse ore altri finanziamenti pubblici.

Istruttoria delle istanze L’istruttoria delle istanze di contributo avviene secondo il criterio cronologico di presentazione ed è svolta come di seguito illustrato. A tal fine fa fede data e ora della presentazione dell’istanza di contributo tramite PEC o tramite applicativo (cfr. art. 7 Modalità e strumenti per la presentazione e gestione delle istanze e delle richieste di saldo del presente Avviso).

ANPAL provvede a verificare che:
 l’istanza sia presentata nei termini e secondo le modalità previste dall’art. 3 del presente Avviso;
 il soggetto richiedente ricopra la carica di rappresentante legale o sia suo delegato. La eventuale delega deve avvenire per iscritto. La delega deve essere allegata all’istanza di contributo e corredata di documento di identità del delegante, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 3bis del DPR n. 445/2000;
 all’istanza sia allegato l’accordo collettivo, stipulato entro il 31.12.2020, e il progetto formativo;
 l’accordo collettivo e il progetto formativo rispettino i requisiti previsti rispettivamente dall’art. 3 (Requisiti dell’accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro) e dall’art. 5 (Progetto per lo sviluppo delle competenze e soggetti erogatori) del Decreto di attuazione e richiamati all’art. 1 del presente Avviso;
 sia rispettato per lavoratore il limite massimo, previsto dall’art. 3 (Requisiti dell’accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro) del Decreto di attuazione, di 250 ore di riduzione dell’orario di lavoro;
 che i datori di lavoro siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (verifica DURC).
In fase di verifica istruttoria si terrà conto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
In caso di documentazione incompleta ANPAL invia al soggetto richiedente una richiesta di integrazioni e/o chiarimenti rispetto alla documentazione ricevuta. Il soggetto richiedente, entro e non oltre 10 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta di integrazioni e/o chiarimenti, provvede a trasmettere la documentazione integrativa e/o i chiarimenti richiesti, pena la sospensione dell’istanza e la decadenza dell’ordine cronologico di presentazione. L’istanza sospesa per decorrenza del termine di 10 giorni è riattivata al momento dell’eventuale e successiva presentazione della documentazione richiesta. In caso di non adeguatezza e completezza della documentazione e delle integrazioni presentate, l’istanza è rigettata. Il rigetto dell’istanza non preclude la possibilità di presentare una nuova istanza nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 3 del presente Avviso e nei limiti della disponibilità finanziaria del FNC (cfr. art. 8 (Risorse finanziarie) del presente Avviso). Ai fini dell’approvazione dell’istanza, ANPAL richiede alle Regioni/Province Autonome interessate di esprimere, tenendo conto anche della programmazione regionale, un parere sul progetto formativo. Decorsi i 10 giorni dalla data di richiesta il parere si intende acquisito positivamente per silenzio assenso.
Si specifica che:
 nel caso di istanza singola e di istanza cumulativa presentata dalla capogruppo, la richiesta è rivolta alla Regione/Provincia Autonoma nella quale si trova la sede legale del soggetto richiedente, rispettivamente singola impresa e capogruppo;
 nel caso di istanza cumulativa presentata dal Fondo Paritetico Interprofessionale e dal Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori, la richiesta è rivolta alle Regioni/Province Autonome nelle quali si trova la sede legale delle singole imprese (soggetti aderenti all’istanza cumulativa). Il parere negativo di una Regione/Provincia Autonoma su una o più imprese singole non inficia l’approvazione dell’istanza cumulativa. La determinazione del contributo è relativa alle imprese singole per le quali le Regioni/Provincie Autonome abbiano espresso parere favorevole.

In funzione dell’esito delle verifiche del possesso dei requisiti e del parere della Regione interessata dal progetto formativo, ANPAL approva o rigetta l’istanza di contributo. In entrambi i casi al soggetto richiedente è notificato l’esito. Nel caso di approvazione la notifica è corredata dell’informazione relativa al contributo massimo erogabile.

Termini di realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze I percorsi devono essere realizzati entro i 90 giorni dall’approvazione della domanda. Nel caso di istanza presentata dai Fondi paritetici Interprofessionali e dal Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori il termine finale per realizzare i percorsi di sviluppo è elevato a 120 giorni.

Modalità di erogazione del contributo L’erogazione del contributo è eseguita da INPS, su richiesta di ANPAL, in due tranche: anticipazione del 70% e saldo.
Erogazione dell’anticipazione L’approvazione dell’istanza di contributo determina per il soggetto richiedente, nel caso di istanza singola, e per il singolo datore di lavoro, nel caso di istanza cumulativa, l’erogazione, a titolo di anticipazione, del 70% del contributo concesso.
Richiesta di saldo Il saldo può essere richiesto al completamento delle attività di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori e deve essere presentata attraverso il Modello Richiesta di saldo nei successivi 40 giorni dalla conclusione dei percorsi di sviluppo delle competenze. Il saldo è richiesto dallo stesso soggetto che ha sottoscritto l’istanza di contributo ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del presente Avviso. La richiesta di saldo singola deve essere presentata attraverso il Modello Richiesta di saldo A (cfr. Allegato 3.a). La richiesta di saldo cumulativa deve essere presentata attraverso il Modello Richiesta di saldo B (cfr. Allegato 3.b).
La richiesta di saldo deve essere obbligatoriamente corredata da:
 le attestazioni/certificazioni delle competenze acquisite dai singoli lavoratori e rilasciati in esito ai percorsi di sviluppo e dei servizi di individuazione o validazione delle competenze;
 l’elenco dei lavoratori coinvolti, con l’indicazione per ognuno di questi del livello contrattuale e del numero di ore dell’orario di lavoro effettivamente ridotte e impiegate nei percorsi di sviluppo delle competenze, secondo lo schema previsto dall’Allegato 4 del presente Avviso;
 le informazioni sui lavoratori partecipanti esplicitate nell’Allegato 5 del presente Avviso.
Quantificazione del saldo ANPAL ricevuta la documentazione di richiesta di saldo procede con i controlli necessari e i calcoli per la determinazione del contributo in funzione delle realizzazioni. In particolare, ANPAL:
 verifica la completezza e la conformità della richiesta di saldo secondo quanto richiesto all’art. 6.2 del presente Avviso;
 svolge controlli di corrispondenza tra il contributo massimo riconoscibile, determinato in fase di approvazione dell’istanza, le realizzazioni e la quantificazione effettiva del costo dei lavoratori che hanno partecipato ai percorsi di sviluppo delle competenze secondo quanto dichiarato;
 verifica che sia rispettato per lavoratore il limite massimo, previsto dall’art. 3 (Requisiti dell’accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro) del Decreto di attuazione e dall’ art. 1 del presente Avviso, di 250 ore di riduzione dell’orario di lavoro;
 che i datori di lavoro siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (verifica DURC).
In fase di verifica istruttoria si terrà conto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. In caso di documentazione incompleta ANPAL invia al soggetto richiedente una richiesta di integrazioni e/o chiarimenti rispetto alla documentazione ricevuta. Il soggetto richiedente, entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta di integrazioni e/o chiarimenti, provvede a trasmettere la documentazione integrativa e/o i chiarimenti richiesti. In caso di mancata trasmissione delle integrazioni e/o chiarimenti richiesti o di non adeguatezza e completezza degli stessi, la richiesta di saldo potrà essere rigettata e si procederà all’eventuale recupero delle somme erogate a titolo di anticipazione. Completate le verifiche, in funzione delle realizzazioni ANPAL determina il contributo riconoscibile a saldo. Nello specifico caso in cui le realizzazioni determinino un importo inferiore a quanto erogato a titolo di anticipazione, si procede al recupero di parte dell’anticipo erogato. È prevista la revoca totale del contributo ammesso e la restituzione dell’acconto erogato qualora non venga presentata nei termini previsti dall’art. 6.2 la richiesta di erogazione saldo. La determinazione finale dell’importo riconosciuto è notificata da parte di ANPAL al soggetto richiedente.

Erogazione del saldo Una volta determinato l’importo finale riconosciuto, INPS, su richiesta di ANPAL, eroga il saldo.

Modalità e strumenti per la presentazione e gestione delle istanze e delle richieste di saldo ANPAL metterà a disposizione un applicativo dedicato alla presentazione e gestione delle istanze di contributo e delle richieste di saldo. Il presupposto per l’utilizzo dell’applicativo da parte del soggetto richiedente è l’essere in possesso di identità SPID. Con successiva comunicazione di ANPAL sarà indicata la data dalla quale l’applicativo diverrà operativo per la presentazione dell’istanza e per la richiesta di saldo. La comunicazione sarà corredata di istruzioni operative per l’utilizzo. Fino a tale comunicazione la presentazione delle istanze e delle richieste di saldo avverrà tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo dedicato fondonuovecompetenze@pec.anpal.gov.it, allegando la seguente documentazione:
 in fase di istanza di contributo:
- Modello di istanza (A o B in funzione della casistica di riferimento);
- Accordo collettivo/Accordi collettivi; - Progetto formativo/Progetti formativi;
- Elenco dei lavoratori coinvolti, con l’indicazione per ognuno di questi del livello contrattuale e del numero di ore dell’orario di lavoro in riduzione da destinare ai percorsi di sviluppo delle competenze, secondo lo schema previsto dall’Allegato 2;
- Eventuale delega del rappresentante legale;
 in fase di richiesta di saldo:
- Modello di richiesta di saldo (A o B in funzione della casistica di riferimento);
- Documenti di attestazione/certificazione delle competenze acquisiti dai singoli lavoratori e rilasciati in esito ai percorsi di sviluppo e dei servizi di individuazione o validazione delle competenze;
- Elenco dei lavoratori coinvolti, con l’indicazione per ognuno di questi del livello contrattuale e del numero di ore dell’orario di lavoro effettivamente ridotte e impiegate nei percorsi di sviluppo delle competenze, secondo lo schema previsto dall’Allegato 4;
- Informazioni sui lavoratori partecipanti esplicitate nell’Allegato 5. Tutte le comunicazioni al soggetto richiedente saranno inviate all’indirizzo e-mail indicato dallo stesso nel Modello di istanza di contributo.

Risorse finanziarie Il Fondo Nuove Competenze è finanziato con le seguenti fonti di risorse:
a) 230 milioni a valere sul PON SPAO;
b) 500 milioni a valere sulle risorse previste dall’art. 4 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”: 200 milioni di euro per l’anno 2020 e 300 milioni di euro per l’anno 2021.
Ulteriori eventuali conferimenti di risorse potranno essere disposti da Amministrazioni nazionali o regionali titolari di Programmi Operativi a valere sul Fondo Sociale Europeo, ai sensi dell’art. 88 comma 2 del Decreto Legge n. 34/2020. I conferimenti da parte di tali Amministrazioni potranno essere effettuati anche con risorse proprie.

Monitoraggio delle attività ANPAL provvede a svolgere due diversi monitoraggi sul FNC. Il monitoraggio delle risorse finanziarie avviene con cadenza trimestrale, anche per fonte di finanziamento, dando comunicazione degli esiti a tutte le Amministrazioni interessate. Il monitoraggio fisico dei risultati raggiunti, attraverso la redazione di note informative periodiche che saranno pubblicate sul sito istituzionale di ANPAL. 

Informazione e pubblicità l’ Avviso pubblico è reperibile sul sito internet di ANPAL all’indirizzo www.anpal.gov.it. Eventuali domande di chiarimento riguardanti il presente Avviso potranno pervenire in forma scritta, a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione, con l'indicazione del mittente, esclusivamente via e-mail all'indirizzo fondonuovecompetenze@pec.anpal.gov.it. ANPAL provvederà a pubblicare e ad aggiornare le FAQ relative all’avviso al medesimo indirizzo web www.anpal.gov.it


Trattamento dei dati personali - Titolare del trattamento dei dati è l’avv. Paola Nicastro, in qualità di Direttore Generale di ANPAL. Ai richiedenti il contributo sono riconosciuti i diritti di cui ai sensi del GDPR, con le modalità e nei limiti indicati nella medesima normativa e tenuto conto del ruolo istituzionale svolto ANPAL. (...)

Responsabile del procedimento Il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., è il Dr. Pietro Orazio Ferlito, Dirigente della Divisione 3 di ANPAL (divisione3@anpal.gov.it). (...)

(...)

Per quanto non espressamente previsto dall’Avviso si applicano le norme europee, nazionali e regionali applicabili attualmente vigenti in materia.

Allegati I seguenti allegati all'Avviso ne costituiscono parte integrante:
 Allegato 1.a: Modello di istanza A;
 Allegato 1.b: Modello di istanza B;
 Allegato 2: Elenco dei lavoratori e delle ore di riduzione dell’orario di lavoro – in fase di istanza di contributo
 Allegato 3.a: Modello di richiesta di saldo A;
 Allegato 3.b: Modello di richiesta di saldo B;
 Allegato 4: Elenco dei lavoratori e delle ore di riduzione dell’orario di lavoro – in fase di richiesta di saldo;
 Allegato 5: Informazioni e dati sui lavoratori.

Per scaricare Avviso, Determina e Allegati https://www.anpal.gov.it/avviso-fondo-nuove-competenze

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Giovanna Pittalis
Telefono: 0784 233324
Fax: 0784 233301
E-mail: g.pittalis@assindnu.it
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