Aiuti di Stato de minimis. Chiarimenti su modalità di calcolo e periodo temporale
I nuovi regolamenti europei sugli aiuti di Stato de minimis hanno introdotto alcune novità. In particolare sono aumentati i massimali di aiuto per impresa unica, che consente alle imprese di usufruire, nell'arco di tre anni, di un massimale di 300.000 euro per gli aiuti de minimis di cui al regolamento generale e di 750.000 euro per gli aiuti de minimis SIEG per le imprese che forniscono servizi di interesse economico generale. I nuovi massimali si applicheranno fino alla fine del 2030.
In una circolare n.5 del 5 marzo 2024, Assonime ha chiarito alcuni punti dubbi emersi in sede di applicazione del nuovo regolamento de minimis, facendo anche riferimento a quanto pubblicato nelle FAQ sul sito del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.
Per quanto riguarda le modalità di calcolo dell’importo massimo concedibile e il periodo triennale di riferimento, l’arco da prendere in considerazione ai fini del rispetto dell’importo massimo degli aiuti de minimis deve essere valutato su “base mobile”: per ogni nuova concessione si deve procedere a ritroso rispetto alla data di concessione del nuovo aiuto, e tenere conto dell’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nei tre anni solari precedenti, individuando dunque nella “concessione” il momento determinante a partire dal quale un aiuto si considera “ottenuto”.
Sono stati inoltre modificati, anche allineando maggiormente i due regolamenti, le modalità di calcolo dei massimali di aiuto, l'ambito di applicazione e gli obblighi di trasparenza. A questo riguardo, dal 1° gennaio 2026, tutte le informazioni relative agli aiuti de minimis concessi dovranno essere inserite in un apposito Registro centralizzato al fine di ridurre gli obblighi di rendicontazione delle imprese.
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