DOP e IGP | Dal 14 maggio 2026 il nome del produttore deve comparire in etichetta

DOP e IGP: dal 14 maggio 2026 il nome del produttore deve comparire in etichetta

Il Ministero dell'Agricoltura chiarisce con la circolare n. 110473/2026 le modalità applicative del nuovo obbligo previsto dal Regolamento UE 2024/1143. Ecco cosa cambia per produttori, operatori e distributori

Con la circolare del 6 marzo 2026, il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) ha fornito i chiarimenti operativi sul nuovo obbligo di riportare in etichetta il nome del produttore o dell'operatore nello stesso campo visivo dell'indicazione geografica, introdotto dall'art. 37, par. 5, del Regolamento (UE) 2024/1143.

La disposizione si applica a tutti i prodotti agricoli registrati come DOP (Denominazione di Origine Protetta) e IGP (Indicazione Geografica Protetta).

Cosa prevede il nuovo obbligo

A partire dal 14 maggio 2026, infatti, in base all'art. 37, par. 5, del Regolamento (UE) 2024/1143, il nome del produttore o dell'operatore responsabile e l'indicazione geografica dovranno essere visibili contemporaneamente da un unico punto di vista sull'etichetta del prodotto.

Non è richiesta una posizione specifica, ma i due elementi devono essere percepibili insieme senza dover ruotare o aprire la confezione.

Chi deve essere indicato

La circolare chiarisce i casi pratici più frequenti

• Nel caso in cui siano coinvolti più produttori, è sufficiente indicare uno solo tra i produttori, preferibilmente quello responsabile della fase che conferisce al prodotto il suo carattere e le caratteristiche finali essenziali.
• In merito agli stagionatori, quando la stagionatura rappresenta l'ultima fase di produzione prevista dal disciplinare, lo stagionatore può essere considerato "produttore" ai fini dell'etichettatura. Questo vale anche quando il periodo di stagionatura supera quello minimo previsto dal disciplinare.
• Per semplificare i casi complessi, la circolare adotta una definizione ampia di "operatore", inteso come la persona fisica o giuridica responsabile della fase di produzione o di trasformazione sostanziale del prodotto — anche al di fuori di quanto previsto dal disciplinare.

L'obbligo vale anche per i prodotti sfusi

Una precisazione rilevante riguarda i prodotti non confezionati: l'obbligo si applica anche ai prodotti sfusi esposti al banco, come formaggi e carni fresche nei supermercati. Le stesse regole obbligatorie in materia di etichettatura delle indicazioni geografiche valgono dunque a prescindere dalla forma di vendita.

 

La deroga transitoria. C'è tempo fino al 14 agosto 2026

Per agevolare il passaggio al nuovo regime, è prevista una deroga transitoria. I prodotti DOP e IGP etichettati prima del 14 maggio 2026 potranno continuare a essere immessi sul mercato senza rispettare il nuovo obbligo, fino a esaurimento delle scorte e comunque non oltre il 14 agosto 2026.

La deroga si applica esclusivamente ai prodotti circolanti sul territorio nazionale.

IN SINTESI

Quali sono le date chiave
14 maggio 2026: entrata in vigore dell'obbligo di indicare il produttore in etichetta
14 agosto 2026: termine massimo per smaltire le scorte con le vecchie etichette

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Francesca Puddu - Sezione Agroalimentare
Telefono: 0784-233311
Fax: 0784-233301
E-mail: f.puddu@assindnu.it