FISCO | Agenzia Entrate: COVID-19 – crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 20/E del 10 luglio 2020, fornisce i primi chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo ai propri uffici, in merito ai crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.

Con gli articoli 120 e 125 del cd. decreto Rilancio (decreto legge 19 maggio 2020, n. 34), sono stati introdotti i seguenti crediti d’imposta:

  • per gli interventi e gli investimenti necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19 (articolo120 del decreto Rilancio: “credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro”);
  • per la sanificazionedegli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonchéper l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (articolo 125 del decreto Rilancio: “Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione”).

Spese ammissibili

 

Le spese in relazione alle quali viene riconosciuto il credito d’imposta sono suddivise in due gruppi:

  • ·interventi agevolabili: sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del Covid-19 (i.e. interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi, mense, la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, arredi di sicurezza);
    · investimenti agevolabili: sono quelli connessi ad attività di carattere innovativo quali lo sviluppo e l’acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e le apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
    Con specifico riferimento agli “investimenti agevolabili”, la circolare n. 20/E/2020 ha precisato che tra tali investimenti vi rientrano quelli che permettono di acquisire strumenti e tecnologie che possono garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative da chiunque prestate (titolari, soci, dipendenti, collaboratori) siano essi sviluppati internamente che acquistati esternamente.
    A titolo esemplificativo rientrano nell’agevolazione in commento programmi software, sistemi di videoconferenza, sistemi per la sicurezza della connessione, nonché investimenti necessari per favorire lo smart working.
    In termini operativi, il riconoscimento del credito d’imposta anche con riferimento alle suddette spese permette ad imprese e professionisti di dotarsi della strumentazione necessaria per favorire lo smart working, partecipare a distanza a videoconferenze, riducendo al massimo gli spostamenti e pertanto la possibile diffusione del virus. Detto chiarimento deve essere inoltre considerato importante anche in considerazione del fatto che risultano agevolabili tutte le spese sostenute nel corso del 2020 e non solo quelle sostenute a decorrere dal 19 maggio 2020 (ossia dalla data di entrata in vigore del DL Rilancio).
    Pertanto, se per ipotesi una società ha sostenuto delle spese per l’adeguamento del proprio impianto di videoconferenza nel mese di marzo 2020, con riferimento a dette spese la stessa può beneficiare del credito d’imposta di cui all’articolo 120 del DL n. 34/2020.
Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Direzione - Luigi Ledda
Telefono: 0784 233313
Fax: 0784 233301
E-mail: l.ledda@assindnu.it
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