AMBIENTE Sentenza Cassazione su obblighi utilizzatori e produttori imballaggi in PET

Facciamo seguito a quanto stabilito da Conai nel luglio 2018 per segnalare che lo stesso Consorzio Nazionale Imballaggi sta inviando alle aziende utilizzatrici di imballaggi in polietilene, una comunicazione con la quale si richiama l’ordinanza della Cassazione n. 19312/2018 (Ordinanza_19312_2018) che ha riconosciuto l’esattezzadell’interpretazione della disciplina di riferimento seguita dal CONAI per delineare la propria sfera di competenza.Tale sentenza aveva posto fine al contenzioso instaurato da CONAI nei confronti di POLIECO per non pregiudicare il corretto adempimento degli obblighi posti dalla legge in capo ai produttori e utilizzatori di imballaggi. Con tale sentenza si invitano le aziende ad effettuare gli acquisti di imballaggi in polietilene con il corretto assoggettamento contributivo, ricordando gli obblighi consortili e le relative conseguenze attesa la responsabilità condivisa tra produttori e utilizzatori.

In particolare, per quei destinatari già informati anche del precedente grado di giudizio dal 2014 in poi (sentenza Corte di Appello di Roma n° 3048/2014), la comunicazione attiene anche all’applicazione della particolare procedura - di cui all’art. 15 del Regolamento Consortile - che prevede gli obblighi dichiarativi e di versamento del Contributo ambientale Conai direttamente in capo agli stessi utilizzatori.

Le pronunce giurisprudenziali, riguardanti il contenzioso di cui trattasi, sono disponibili sul sito www.conai.org, nella sezione “Giurisprudenza”.



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li aspetti più rilevanti della causa decisi, quindi, in via definitiva e ai quali POLIECO dovrà attenersipossono essere così riassunti:

- il criterio di qualificazione di un prodotto come imballaggio va individuato nella sua funzione di contenimento, protezione, manipolazione, consegna delle merci, siano esse materie prime o prodotti finiti;
- le funzioni di imballaggio indicate nelle definizioni normative non vanno intese come cumulative;
- la nozione di imballaggio non si riferisce soltanto al prodotto adibito a consentire la consegna di merci dal produttore al consumatore, ma anche a quello adibito a consentire la consegna dal produttore all’utilizzatore;
- possono essere qualificati imballaggi anche i beni destinati ad essere utilizzati all’interno del ciclo produttivo;
- la valutazione dell’idoneità del bene a svolgere una o più delle suddette funzioni va compiuta ex ante e in astratto, non ex post e in concreto;

- anche i contenitori utilizzati nell’industria ed agricoltura per materiali solidi o liquidi, o anche prodotti agroalimentari, in funzione di bene strumentale per la produzione e/o attività tipica dell’impresa sono da considerarsi imballaggi;

- sono da considerarsi imballaggi, a titolo esemplificativo e non esaustivo gli shopper, i sacchi a valvola, i sacchi a bocca aperta, il film tubolare e piano per l’imballaggio automatico (per esempio di resine, concimi, fertilizzanti, prodotti chimici in genere, sali, pasta, mangimi), i cappucci copri pallet, il film in fogli e il film estensibile per imballaggio pallet, i bins, le casse e i contenitori di contenimento o per logistica, le cisterne, i teli per insilaggio e per rotoballe, ecc…

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Marco Denti
Telefono: 0784 233315
Fax: 0784 233301
E-mail: m.denti@assindnu.it

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