Albo gestori rifiuti. Quesiti su responsabile tecnico

Segnaliamo che il Comitato Nazionale ha ritenuto opportuno, in riscontro ad alcune richieste di chiarimento relative alla delibera n. 6 del 30 maggio 2017 in materia di responsabile tecnico, emanare la Circolare 59/ALBO/PRES con le seguenti precisazioni:

1) il responsabile tecnico che ricopre il ruolo per la categoria 5 è idoneo anche per la categoria 4, purché gli anni di esperienza richiesti non superino quelli previsti per la categoria 5 di iscrizione - articolo 1;


2) l'affiancamento al responsabile tecnico è valido solo dal momento in cui viene trasmessa la comunicazione; la circolare regola le modalità di gestione dell'affiancamento per i casi di variazione e per la validità dell'esperienza maturata - articolo 1, comma 2, lettera d;

 
3) le verifiche di idoneità del responsabile tecnico possono essere effettuate senza dover attendere i 60 giorni dalla comunicazione di esito negativo nel caso in cui il candidato non si presenti alla prova; la circolare regola i casi di esenzione dal requisito del diploma di scuola media secondaria - articolo 2, comma 3;

 
4) le modalità di richiesta di dispensa dalle verifiche d'idoneità del responsabile tecnico che ricopre anche il ruolo di legale rappresentante, alla maturazione dei 20 anni di attività, sono definite anche con specifica modulistica (allegata alla circolare) - articolo 2, comma 5;

 
5) disposizioni transitorie volte a confermare la validità degli incarichi di responsabile tecnico già in essere al 16 ottobre 2017, data dell'entrata in vigore della delibera n. 6 del 30 maggio 2017 - articolo 3.

 

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Marco Denti
Telefono: 0784 233315
Fax: 0784 233301
E-mail: m.denti@assindnu.it