Terre e rocce da scavo: in vigore dal 22 agosto il nuovo regolamento

Con la pubblicazione del DPR 13 giugno 2017, n. 120 nella G. U. n. 183 del 7 agosto 2017 si chiude il percorso di revisione della normativa sulle terre e rocce da scavo. Un iter  complesso emanato in
 ritardo rispetto al termine previsto dall’art. 8 scaduto il 10 febbraio 2015.

Il DPR 120/17, che è entrato in vigore il 22 agosto 2017 come espressamente riportato dalla Gazzetta Ufficiale, è composto da 31 articoli e 10 allegati alcuni dei quali con contenuto tecnico ed altri di tipo amministrativo, poiché riproducono la modulistica necessaria per svolgere gli adempimenti previsti dal DPR medesimo.il DPR 120/17 si compone di una:
-parte dedicata alla gestione delle terre e rocce come sottoprodotti;
-parte contenente varie disposizioni sia in materia di sottoprodotti sia di rifiuti.

E’ altresì opportuno sottolineare, in modo positivo, la volontà del Governo, espressa nel DPR 120/17, di seguire il progresso della tecnologia attraverso la possibilità, riconosciuta dall’art. 27 comma 6, di futuri aggiornamenti degli allegati mediante un decreto del MATM, di concerto con il MIT e previo parere di ISPRA e ISS, sentita la Conferenza Unificata.

Si tratta di un iter complesso ma che potrà essere attivato nel tempo ogni qual volta ve ne sarà la necessità.

Infine, per quanto attiene ai cantieri in attività alla data di entrata in vigore del DPR 120/17 e cioè il 22 agosto 2017, si evidenzia che la gestione delle terre come sottoprodotto effettuata secondo le regole previgenti non subirà modifiche, anche se per alcuni adempimenti (es. trasporto, dichiarazione, utilizzo).

" Se, da un lato -  riporta anche una circolare ANCE sul tema -  con il DPR 120/17 si registrano alcuni positivi chiarimenti soprattutto di natura tecnica, dall’altro, vi sono degli irrigidimenti procedurali nella gestione delle terre e rocce provenienti dai cantieri relativi ad opere/attività non soggette a VIA/AIA e da quelli relativi ad opere/attività soggette VIA/AIA con volumi di scavo sino a 6.000 mc, nonché un evidente aggravio amministrativo, temporale ed economico per l’utilizzo delle terre e rocce provenienti dai siti soggetti a bonifica e da quelli con valori di fondo naturale superiori ai limiti di legge.

Altro aspetto fortemente critico del DPR 120/17 e la cui trattazione non sembrava essere stata inserita nella delega dell’art. 8 del Decreto Legge n. 133/14, è quello relativo all’utilizzo delle terre e rocce all’interno del sito di produzione che ora viene sempre esplicitamente assoggettato, per qualsiasi quantitativo, alla effettuazione della caratterizzazione ambientale secondo le indicazioni dell’Allegato 4 del DPR 120/17, mentre in precedenza era rimesso genericamente alle indicazioni dell’art. 185 del D. Lgs 152/06.

Infine si ricorda che il DPR 120/17 lascia inattuata l’indicazione dell’art. 8 DL 133/14 relativa alla
razionalizzazione e semplificazione del riutilizzo nello stesso sito di terre e rocce provenienti da cantieri di piccole dimensioni finalizzati alla costruzione o manutenzione di reti e infrastrutture. D’altro canto visto l’indirizzo generale assunto per l’utilizzo in sito delle terre e rocce, immaginare un percorso di semplificazione per questi cantieri, pur piccoli, sarebbe stato difficile e probabilmente, qualsiasi disposizione di contenuto diverso rispetto alla norma generale, avrebbe potuto divenire motivo di rinvio alla Corte Costituzionale."

 

In allegato il testo commentato con una nota dell'ANCE. 

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Marco Denti
Telefono: 0784 233315
Fax: 0784 233301
E-mail: m.denti@assindnu.it

 

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