ANTINCENDIO Pubblicata la proroga del decreto controlli

Facciamo seguito alla circolare del 29 settembre scorso (qui) per trasmettervi il decreto 15 settembre 2022 che reca modifiche al cosiddetto decreto controlli (Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).

Il decreto sancisce che le disposizioni relative alla qualificazione dei tecnici manutentori (art. 4 del decreto 1 settembre 2021) entrino in vigore a decorrere dal 25 settembre 2023.

Ulteriori modifiche riguardano l’allegato II relativo alla qualificazione dei manutentori di impianti, attrezzature ed altri sistemi antincendio, in particolare:

  • il prospetto 3.8 è stato sostituito dai prospetti 3.81 e 3.82, evidenziamo che sono stati definiti, differenziandoli, i contenuti minimi e la durata dei corsi di formazione da un lato dei sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore e dall’altro dei sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore e di ventilazione orizzontale di fumo e calore. È stata uniformata la durata della formazione prevedendo 16 ore per la parte teorica e 8 per la pratica (invece che rispettivamente 24 e 16 ore come previsto dal precedente prospetto 3.8)
  • è stato aggiunto il prospetto 3.14 recante «Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato. Sistemi a polvere», che va a normare la formazione dei sistemi a polvere, prima mancanti
  • il paragrafo 1, generalità, è stato modificato al comma 5, prevedendo che siano esonerati dalla frequenza del corso non solo i soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto svolgono attività di manutenzione, ma anche quelli che svolgono attività di controllo periodico
  • il paragrafo 3, contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore, è stato modificato al comma 1 al fine di precisare, tra l’altro, che i compiti e le attività del tecnico manutentore qualificato si declinano per ogni figura e per ogni tipologia di impianto, attrezzatura e altro sistema di sicurezza antincendio. Il comma 2 dello stesso paragrafo è stato sostituito al fine di indicare che per il dettaglio delle conoscenze, abilità e competenze si rimanda alle relative norme tecniche. Analogo riferimento, generico, alle norme tecniche è presente anche nel comma 1, creando, a nostro avviso, incertezza nel testo, rispetto alla precedente formulazione.

Il decreto è entrato in vigore il 25 settembre 2022, il giorno dopo della pubblicazione in gazzetta ufficiale (GU n.224 del 24-9-2022).

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Francesca Puddu - Comunicazione Associativa
Telefono: 0784 233311
Fax: 0784 233301
E-mail: f.puddu@assindnu.it

Modifica Visualizzazione: Mobile Version | Standard Version