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DECRETO INTERMINISTERIALE 26 FEBBRAIO 2010 SULL’OBBLIGO PER I MEDICI DI INVIO TELEMATICO DEI CERTIFICATI DI MALATTIA ALL’INPS E CIRCOLARE INPS N.60/2010 –
13/07/2010 - 18:43
3 luglio 2010:scadenza del periodo transitorio
ABSTRACT:
Da tempo Confindustria aveva chiesto l’introduzione di un sistema di invio telematico della certificazione di malattia al fine da un lato di velocizzare l’iter di inoltro della certificazione e dall’altro di consentire una tempestiva effettuazione delle visite di controllo.
Dal 3 luglio c.m. i medici devono trasmettere all'INPS in via telematica i certificati di malattia dei lavoratori dipendenti
Di seguito vengono ribadite le indicazioni contenute nella circolare INPS n.60 del 16 aprile in materia di trasmissione telematica all’INPS, tramite il SAC, delle certificazioni di malattia da parte dei medici dipendenti del SSN o in regime di convenzione.
Tale obbligo ricade sui medici a partire dal 3 aprile, ma in via amministrativa è stato fissato un periodo transitorio di tre mesi, scaduto quindi il 3 luglio c.m.
Pertanto, da questa data il medico deve utilizzare l’invio telematico.
Quanto al rilascio al lavoratore della copia cartacea, a seguito delle segnalazioni pervenute a Confindustria secondo le quali in diverse Regioni i medici non rispettino tale obbligo, affermando che la documentazione cartacea non sarebbe più necessaria e che pertanto anche nei confronti del datore di lavoro il dipendente avrebbe così adempiuto ai suoi obblighi si evidenzia che ciò contrasta con il DM 26 febbraio 2010 che, come ricorda anche la citata circolare INPS, dispone chiaramente l’obbligo per il medico curante di rilasciare la documentazione cartacea – la cui stampa è prevista dalla nuova procedura informatica - per il datore di lavoro (senza diagnosi) e per lo stesso assistito (con diagnosi).
Sulla base di quanto sopra esposto, confermiamo quindi che continua a sussistere l'obbligo del lavoratore di certificare l'assenza per malattia entro i termini previsti dalla contrattazione collettiva e di legge, a prescindere dall'adesione o meno del datore di lavoro alla procedura informatica.
La Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010 ha pubblicato il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 26 febbraio 2010,contenente la “Definizione delle modalità tecniche per la predisposizione e l’invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC”.
In relazione a tale decreto l’INPS con circolare 60 del 16 aprile 2010 ha fornito le istruzioni per la trasmissione telematica delle certificazioni.
Nella circolare viene indicato che a partire dal 3 aprile 2010 i medici dipendenti dal servizio sanitario nazionale o in regime di convenzione sono tenuti a trasmettere all’INPS, per il tramite del SAC, il certificato di malattia, salva la previsione di un periodo transitorio di tre mesi durante il quale è riconosciuta la possibilità per il medico di procedere al rilascio cartaceo dei certificati di malattia.
La circolare illustra i passaggi del nuovo sistema, qui di seguito sintetizzati.
· i medici certificatori acquisiscono ed inviano i certificati al sistema di accoglienza centrale del Ministero dell’economia e delle finanze che provvede ad inoltrarli all’Inps;
· i certificati possono essere annullati dal medico entro il giorno successivo al rilascio e rettificare la data di fine prognosi entro il termine della stessa, sempre utilizzando i servizi erogati dal SAC;
· il SAC, dopo l’invio all’INPS, restituisce al medico il numero identificativo per la stampa del certificato e dell’attestato da consegnare, entrambi, al lavoratore;
· l’INPS, sulla base delle informazioni presenti sulle proprie banche dati e dei servizi forniti dall’INPDAP, individua, per l’intestatario del certificato il datore di lavoro al quale mettere a disposizione l’attestato e rende disponibili ai datori di lavoro,sul proprio sito Internet, funzioni di consultazione e di stampa degli attestati con elementi di ricerca diversi, previo riconoscimento tramite PIN;
· l’INPS mette a disposizione dei lavoratori i certificati loro intestati accedendo al sito Internet. In relazione alle credenziali di accesso utilizzate, vengono visti tutti i certificati (accesso con PIN) o solo l’attestato, (accesso con codice fiscale e numero del certificato);
· l’INPS canalizza verso le proprie Sedi i certificati degli aventi diritto all’indennità di malattia per la disposizione di visite mediche di controllo e, nei casi previsti, per il pagamento diretto delle prestazioni.
Nella circolare nulla viene indicato per quanto riguarda l’invio dell’attestazione della malattia rilasciata dal medico curante al datore di lavoro.
Al riguardo ricordiamo che ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.M. 26.2.2010, il medico curante rilascia al lavoratore al momento della visita copia cartacea del certificato di malattia e dell’attestato di malattia.
Il lavoratore ai sensi dell’art. 4 comma 2 è tenuto, entro 2 giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere mezzo raccomandata con avviso di ricevimento l’attestazione della malattia.
Nella circolare, come disposto dal decreto, viene indicato che l’INPS mette a disposizione dei datori di lavoro, sia privati che pubblici, le attestazioni di malattia relative ai certificati trasmessi dal medico curante, accedendo al portale Inps www.inps.it –servizi on-line, previa autorizzazione e attribuzione di un PIN:in tal caso il lavoratore può essere esonerato dall’inviare i certificati in forma cartacea.
In relazione a quanto sopra occorre peraltro attendere l’effettiva entrata in vigore del nuovo sistema (a quanto consta,infatti,la procedura indicata nella circolare non è tutt’oggi operante).
Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Servizio: Direzione
Referente: Luigi Ledda
Telefono: 0784 233313
Fax: 0784 233301
E-mail: l.ledda@assindnu.it
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