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CREDITO IMPOSTA ENERGIA Scadenza al 31 dicembre per il II° trimestre
- Mercoledì, 28 Dicembre 2022 13:02
Scade il 31 dicembre 2022 il termine per utilizzare in compensazione con F24 il bonus energia sottoforma di credito di imposta riferito al II° trimestre 2022 e definito dal D.L. n. 21 del 21/03/22. Mentre per il credito maturato sul III° trimestre, su Ottobre-Novembre e Dicembre 2022, si può attendere fino al 30 Giugno 2023, il beneficio calcolato sui mesi di aprile-maggio e giugno va utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre 2022.
Ricordiamo che il codice tributo è 6963 - Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – art.3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n.21”
Questi crediti d’imposta non concorrono alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile IRAP e dovranno essere utilizzati in compensazione nel modello F24.
Sul tema vedi anche le altre CIRCOLARI con i principali provvedimenti emanati dal Governo sul tema energia e carburanti
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