CREDITO D'IMPOSTA Acquisto veicoli ibridi o elettrici - Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha indicato le modalità attuative per usufruire del credito d’imposta per l’acquisto di veicoli elettrici o ibridi nuovi da utilizzarsi in compensazione ai fini del versamento dei tributi e contributi tramite modello F24: quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, indichiamo imposte dirette, IRAP, IVA, ritenute e trattenute, anche relative alle addizionali regionali e comunali all’IRPEF, contributi INPS, premi INAIL, senza le restrizioni previste nella previgente disciplina.

 

CREDITO DI IMPOSTA
Acquisto veicoli ibridi o elettrici / Disposizioni dell'Agenzia delle Entrate

 

L'Agenzia delle Entrate ha indicato le modalità attuative per usufruire del credito d’imposta per l’acquisto di veicoli elettrici o ibridi nuovi da utilizzarsi in compensazione ai fini del versamento dei tributi e contributi tramite modello F24: quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, indichiamo imposte dirette, IRAP, IVA, ritenute e trattenute, anche relative alle addizionali regionali e comunali all’IRPEF, contributi INPS, premi INAIL, senza le restrizioni previste nella previgente disciplina.

Le indicazioni operative sono contenute nel provvedimento n. 170816 del 28 giugno 2021 dell'AdE.

L’articolo 1 della legge di bilancio 2019 riconosce un contributo a coloro che acquistano e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e-L7e, nella misura e alle condizioni ivi indicate. Ai sensi del successivo comma 1060, il suddetto contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Per favorire l'utilizzo degli incentivi alla mobilità sostenibile e supportare le imprese del settore colpite da un calo di fatturato imputabile all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l’articolo 5, comma 15-bis, del Decreto Sostegni ha sostituito il comma 1061 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018, prevedendo che le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione.

A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrateIn proposito, il successivo comma 15-ter del citato articolo 5 del DL n. 41 del 2021 prevede che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, siano definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 15-bis, ossia le modalità attuative delle disposizioni del richiamato comma 1061, nella sua nuova formulazione.

Da qui il nuovo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che stabilisce che il credito d’imposta in oggetto possa essere utilizzato in compensazione ai fini del versamento dei tributi e contributi pagabili tramite modello F24 (a titolo esemplificativo e non esaustivo, imposte dirette, IRAP, IVA, ritenute e trattenute, anche relative alle addizionali regionali e comunali all’IRPEF, contributi INPS, premi INAIL), senza le restrizioni previste nella previgente versione del citato comma 1061.

Inoltre, viene stabilito che il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Infine, viene precisato che:

  • per quanto non espressamente previsto dal provvedimento, restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 20 marzo 2019, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze;
  • sono confermati le istruzioni impartite con la risoluzione n. 82/E del 23 settembre 2019 e l’utilizzo del codice tributo “6904”, istituito con la risoluzione medesima.

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Francesca Puddu - Comunicazione Associativa
Telefono: 0784 233311
Fax: 0784 233301
E-mail: f.puddu@assindnu.it
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