Trasporti Compensazione perdite per blocco anticovid e rimborso gasolio IV trim 2020

Il settore trasporti puo’ – dall’inizio del 2021 - beneficiare di due importanti misure/strumenti:

- Compensazione perdite per fermo anticovid;

- Rimborsi sui costi carburante IV trimestre 2020.

Nel dettaglio:

A – COMPENSAZIONE PERDITE PER BLOCCO MOVIMENTAZIONE ANTICOVID-19

La Regione Sardegna ha pubblicato l’avviso pubblico per la compensazione delle aziende di autotrasporto: art. 34 della L.R. n° 22 del 23 luglio 2020 (integrato dalla L.R. n° 30 del 15.12.2020 art. 13) L’intervento è finalizzato a compensare le aziende di autotrasporto operanti in Sardegna delle perdite che abbiano subito in ragione dello squilibrio generato tra servizi in uscita e in entrata nell'isola, a seguito del blocco della movimentazione delle merci determinato dai provvedimenti di contenimento del Covid-19.

Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 18 gennaio 2021 fino alle ore 23.59 del 20 febbraio 2021 attraverso la piattaforma Sipes

Principali caratteristiche della misura:

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto parametrato ai seguenti criteri:

a) numero mezzi totali imbarcati vuoti, eccedenti quelli della media del triennio precedente del medesimo periodo di osservazione, per i quali si chiede la sovvenzione; per mezzi imbarcati vuoti si intendono le seguenti unità di trasporto:

1. veicoli commerciali a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote appartenenti alla categoria internazionale “N” di cui all’art. 47 comma 2, lettera C del D.lgs n. 285 del 30/04/1992 (nuovo codice della strada): categorie N1, N2, N3;

2. rimorchi e semirimorchi, appartenenti alla categoria internazionale “O” di cui all’art.47 comma 2, lettera d del D.lgs n. 285 del 30/04/1992 (nuovo codice della strada): categorie O1, O2, O3, O4;

3. altre unità di trasporto intermodale che viaggiano su nave traghetto isolate dai veicoli di trasporto stradale: container e casse mobili (anche disposti su carrelli di trasbordo RoRo)

b) periodo di osservazione: quadrimestre 1° marzo - 30 giugno 2020;

c) triennio precedente: medesimo periodo del triennio antecedente 2017-2019;

d) periodo di riferimento in cui si è verificato lo squilibrio: quadrimestre da marzo a giugno del 2020;

e) la tariffa media riconosciuta per tutte le tipologie di mezzi imbarcati vuoti di cui ai punti precedenti è pari ad € 350,00;

Il differenziale dei mezzi vuoti calcolato con i criteri di cui ai punti da a) a d) costituirà la base di calcolo da moltiplicare alla tariffa media di cui al punto e). Il Prodotto così ottenuto rappresenterà l’importo della sovvenzione.

Si allegano determina ed avviso.

Nel link della regione https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=418365&v=2&c=3&t=1 sono in oltre disponibili gli altri allegati. 

 

 

B- RIMBORSI GASOLIO IV TRIMESTRE 2020 PER AUTOTRAZIONE.

DICHIARAZIONI ENTRO IL 1° FEBBRAIO 2021

 

Con riferimento ai benefici sul gasolio per autotrazione, il rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel quarto trimestre dell’anno 2020, è pari a euro 214,18 per mille litri di prodotto. Lo ha previsto l’Agenzia delle Dogane con la nota n. 485862 del 29 dicembre 2020, con cui è stato specificato che in relazione ai consumi effettuati tra il 1° ottobre 2020 ed il 31 dicembre 2020, per il godimento dell’agevolazione occorre utilizzare il Modello F24 con il CODICE TRIBUTO 6740. La dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale può essere presentata dal 1° gennaio al 1° febbraio 2021.

Sul portale dell’Agenzia è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al quarto trimestre 2020.

Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I, è stato evidenziato che il contenuto della dichiarazione presentata in forma cartacea e resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 deve essere riprodotto su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da presentare unitamente alla medesima dichiarazione.

Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione, si conferma che il beneficio sopra descritto spetta per:

-l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da: persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito; imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;

-l’attività di trasporto persone svolta da: enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto; imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale; imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale; imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario;

-l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

Per il godimento dell’agevolazione con il Modello F24 deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740.

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Marco Denti
Telefono: 0784 233315
Fax: 0784 233301
E-mail: m.denti@assindnu.it

 

 

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