Uso del contante. Dal 1° luglio si abbassa il limite a 2.000 euro

Il decreto fiscale 2020 (D.L. n. 124/2019) ha introdotto il nuovo limite all’uso del contante con l’art. 18, quale misura di contrasto all'evasione fiscale.

È stato pertanto modificato il D.Lgs. n. 231/2007, stabilendo che:
- a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, la nuova soglia massima per l’utilizzo del contante nei pagamenti sarà fissata a 2.000 euro;
- a decorrere dal 1° gennaio 2022, il limite si abbasserà ulteriormente a 1.000 euro.

Il limite del pagamento in contanti introdotto nel 2016 era di 3.000 euro.

Ricordiamo che è possibile il pagamento parte in contanti e parte in assegno, purché il trasferimento in contanti sia inferiore alla soglia stabilita per legge, oltre la quale è obbligo usare strumenti di pagamento tracciabili. 

Inoltre, pagare una fattura d’importo complessivo pari o superiore ai limiti, attraverso l’emissione di più assegni bancari muniti dell’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e, se d’importo pari o superiore a 1.000 euro, della clausola di non trasferibilità, non determina il cumulo possibile oggetto di sanzione. In questo caso, infatti, gli assegni non sono tra loro cumulabili poiché mezzi di pagamento che, a differenza del contante ovvero dei titoli al portatore, lasciano traccia dell’operazione sia presso la banca in cui sono tratti sia presso quella che procede alla negoziazione.

Inoltre come ha chiarito il Ministero dell’Economia e delle finanze è sempre possibile effettuare un prelievo o versamento bancario di importo superiore alla soglia perché non esiste alcun limite al prelevamento o versamento per cassa in contanti dal proprio conto corrente: tale operatività non si configura come un trasferimento tra soggetti diversi.

 

Sanzioni 

In caso di violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria:
- da 2.000 euro a 50.000 euro per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021;
- da 1.000 euro a 50.000 euro per le violazioni commesse e contestate dal 1° gennaio 2022.

Oltre soglia i pagamenti devono essere tracciabili

In caso di superamento delle soglie, le modalità di pagamento o trasferimento di denaro permesse sono quelle che assicurano la tracciabilità: bancomat o carte di debito, carte di credito, prepagate, assegni bancari e circolari e altri sistemi di pagamento tracciabile come, ad esempio, il bonifico.

 

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Francesca Puddu - Comunicazione Associativa
Telefono: 0784 233311
Fax: 0784 233301
E-mail: f.puddu@assindnu.it
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