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LAVORO | Incentivo assunzione disabili 2026
- Giovedì, 16 Luglio 2026 18:25
Anche nel 2026 le imprese che assumono lavoratori con disabilità possono contare su un incentivo economico corrisposto dall'INPS fino al 70% della retribuzione mensile lorda, per periodi che arrivano fino a 60 mesi. Lo conferma il decreto interministeriale del 5 giugno 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 luglio 2026, che ha assegnato al Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità 76,1 milioni di euro per l'annualità 2025, garantendo continuità a una misura ormai consolidata nel panorama delle agevolazioni all'occupazione.
Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, compresi gli studi professionali, gli enti pubblici economici, le cooperative e le agenzie di somministrazione. L'incentivo spetta sia ai datori di lavoro soggetti all'obbligo di assunzione previsto dall'art. 3 della Legge n. 68/1999 per la copertura della quota di riserva, sia a quelli che assumono lavoratori disabili senza esservi tenuti.
Il beneficio riguarda tre categorie di lavoratori:
- lavoratori con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%, o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria delle tabelle annesse al D.P.R. n. 915/1978;
- lavoratori con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%, o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria delle medesime tabelle;
- lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.
Restano escluse dall'incentivo le altre categorie protette che, pur avendo diritto al collocamento obbligatorio, non rientrano in queste tre fattispecie.
Oltre alla condizione di disabilità del lavoratore assunto, la fruizione dell'incentivo richiede:
- il rispetto della regolarità contributiva, delle norme sulla sicurezza sul lavoro e dei contratti collettivi applicati, nonché
- la realizzazione di un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti, calcolato in unità di lavoro-anno.
Va inoltre rispettata la normativa europea sugli aiuti di Stato, in particolare il regime de minimis.
Sulla cumulabilità: alle risorse nazionali si affiancano quelle dei Fondi regionali per l'occupazione dei disabili, cumulabili con l'incentivo INPS solo se quest'ultimo non viene percepito per lo stesso rapporto di lavoro. Il Fondo regionale finanzia inoltre il rimborso forfetario delle spese per accomodamenti ragionevoli (abbattimento barriere architettoniche, adeguamento postazioni di lavoro, formazione del responsabile dell'inserimento lavorativo) per lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%.
L'incentivo INPS resta cumulabile con eventuali riduzioni contributive, ma non con altre misure di sostegno economico riferite allo stesso lavoratore.
L'agevolazione spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, anche part-time, e per le trasformazioni di un rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato. Per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica superiore al 45% l'incentivo spetta anche in caso di assunzione a tempo determinato, purché di durata non inferiore a 12 mesi.
L'entità e la durata del beneficio variano in base al grado di disabilità del lavoratore assunto.
| Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale | |
| Referente: | Direzione - Luigi Ledda |
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