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IPERMMORTAMENTO Cosa prevede il decreto attuativo iperammortamento sulla data di effettuazione dell'investimento
- Venerdì, 12 Giugno 2026 13:05
IPERAMMORTAMENTO
Cosa prevede il decreto attuativo iperammortamento sulla data di effettuazione dell'investimento
Tra i diversi chiarimenti forniti dal decreto attuativo 7 maggio 2026 sull'attuazione della misura dell'iperammortamento, assumono particolare rilevanza gli aspetti relativi alla data di completamento degli investimenti.
In base a quanto previsto dalla legge di Bilancio 2026, l’iperammortamento spetta in relazione agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 in:
1) beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V, legge n. 199/2025 (legge di Bilancio 2026), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
2) beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza ai sensi dell'art. 30, c. 1, lett. a), num. 2), D.Lgs. n. 199/2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.
Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12, c. 1, lett. b) e c),D.L. n. 181/2023, ossia:
- moduli fotovoltaici con celle, prodotti nell’UE con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
- moduli prodotti nell’UE composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’UE con un’efficienza di cella almeno pari al 24%.
Al riguardo il decreto 7 maggio 2026 specifica che:
- per i beni materiali e immateriali di cui agli allegati IV e V, la data di completamento degli investimenti corrisponde alla data di effettuazione, secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili adottati;
- per i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo il completamento, la data di completamento degli investimenti corrisponde alla data di fine lavori.
In base a tale definizione, pertanto, l’iperammortamento spetta anche per i beni ordinati nel 2025, ma consegnati dal 1° gennaio 2026 (purché non beneficino del credito di imposta 4.0 di cui al comma 431, legge n. 199/2025).
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| Referente: | Francesca Puddu - Sportello Finanza agevolata |
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