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INCENTIVI | Acquisto defibrillatori in azienda. Bonus del Ministero
- Mercoledì, 06 Maggio 2026 08:48
Il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali ha previsto incentivi economici per le imprese che investono nella sicurezza e nella prevenzione, dallo stanziamento di fondi per l’acquisto di DAE (defibrillatori semiautomatici) alla promozione di screening oncologici e di prevenzione delle malattie cardiovascolari ai propri dipendenti nel corso dell’anno corrente.
Le domande possono essere presentate dalle ore 10:00 del 27 maggio 2026 mediante l’applicativo informatico disponibile sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro. Quali sono i requisiti necessari e i documenti da allegare alla richiesta?
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stanziato un fondo a favore delle imprese che acquisteranno nel corso del 2026 un defibrillatore o stipuleranno Accordi con strutture sanitarie per la realizzazione di attività di prevenzione dell’insorgenza di malattie cardiovascolari e/o di patologie oncologiche per i propri dipendenti.
In particolare, vengono stanziati 500.000 euro che potranno essere richiesti dai singoli datori di lavoro per le seguenti categorie di intervento:
- acquisizione di DAE, defibrillatori semiautomatici e automatici (importo massimo erogabile € 1.000)
- programmi di screening e prevenzione delle malattie cardiovascolari e oncologiche, comprese le relative campagne formative e informative (importo massimo erogabile € 2.000)
Come presentare la domanda
Le procedure di richiesta saranno attivabili dalle ore 10.00 del 27 maggio 2026 direttamente dalla piattaforma online dei Servizi Lavoro (clicklavoro) previo accesso per effettuare una preregistrazione e potranno essere inoltrate fino alla data del 31 gennaio 2027. È possibile procedere con la trasmissione di domande distinte ed autonome per ciascuna categoria di intervento, oppure optare per la presentazione di un’unica istanza cumulativa.
Si dovrà allegare alla domanda la fattura di acquisto realizzato nel corso dell’anno corrente (in caso di DAE) e relativo pagamento effettuato con modalità tracciabile.
Mentre, nel caso di programmi di screening, l’azienda dovrà allegare l’accordo oppure il protocollo stipulato con una struttura sanitaria per la realizzazione di attività di prevenzione da effettuarsi nel corso del 2026 e rivolte alla verifica dell’insorgenza di malattie cardiovascolari e/o di patologie oncologiche nei lavoratori, nonché la fattura attestante l’importo della spesa, con indicazione nella causale degli estremi del relativo protocollo/accordo attuato e la documentazione che attesti il pagamento reso con modalità tracciabile riferibile a tali prestazioni. L’accordo o il protocollo dovrà essere stipulato prevedendo almeno una delle seguenti iniziative:
- screening di valutazione del rischio cardiovascolare e/o oncologico;
- prestazioni specialistiche e diagnostico-terapeutiche finalizzate alla prevenzione primaria e secondaria;
- attività di informazione ed educazione sanitaria sui corretti stili di vita svolta dal personale afferente a una delle seguenti professioni sanitarie: medico chirurgo, infermiere, dietista, biologo, assistente sanitario, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
- esami diagnostici per la valutazione delle condizioni generali di salute e della situazione cardiologica o monitoraggio del sistema respiratorio e cardiovascolare;
- esami diagnostici volti a individuare formazioni pretumorali o tumorali allo stadio iniziale.
Le imprese si potranno rivolgere sia a strutture pubbliche che private per l’erogazione di queste misure di prevenzione a favore dei dipendenti. È importante che all’interno dell’accordo o del protocollo siano dettagliati:
- almeno una delle iniziative di carattere sanitario o di prevenzione tra quelle individuate dall’avviso;
- la qualifica del personale sanitario coinvolto nel solo caso in cui l’iniziativa effettuata sia quella prevista per le attività di informazione ed educazione sanitaria;
- l’indicazione dei lavoratori appartenenti all’impresa richiedente, interessati dall’attuazione del protocollo/accordo;
- il costo previsto per ciascuna unità di personale coinvolta;
- il costo complessivo dell’intervento da attuare.
È fondamentale che le imprese non siano obbligate per prescrizioni di legge ad avere un DAE nei propri luoghi di lavoro (quali le associazioni sportive dilettantistiche), né devono aver già percepito, per gli stessi interventi, i benefici erogati dall’INAIL sotto forma di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione.
| Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale | |
| Referente: | Francesca Puddu - Comunicazione Associativa |
| Telefono: | 0784 233311 |
| Fax: | 0784 233301 |
| E-mail: | f.puddu@assindnu.it |
