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ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE - ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI
L'Assemblea Generale degli Associati è composta dai rappresentanti di tutte le imprese associate
in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi associativi che può
essere effettuato fino al giorno precedente la data dell'Assemblea. Le imprese non in regola con gli obblighi
di cui al precedente comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari, senza diritto di intervento
nella discussione e senza diritto di voto.
Non possono partecipare i Soci non in regola con gli obblighi contributivi dell'anno precedente
di cui all'art. 7 ed i soci iscritti all'Associazione nei 30 giorni precedenti la data dell'Assemblea.
I voti spettanti in Assemblea a ciascuna impresa associata semprechè in regola con gli obblighi contributivi, vengono calcolati salvo diversa disposizione statutaria, in base ai contributi associativi dovuti al 31 dicembre dell'anno che precede l'assemblea e regolarmente versati, secondo il seguente schema:
- soci aggregati e soci che versano fino a 1.000 euro annui: 1 voto
- soci effettivi che versano oltre 1.000 e fino a 2.500 euro annui: 2 voti
- soci effettivi che versano oltre 2.500 e fino a 5.000 euro annui: 4 voti
- soci effettivi che versano oltre 5.000 e fino a 10.000 euro annui: 6 voti
- soci effettivi che versano oltre 10.000 e fino a 20.000 euro annui: 8 voti
- soci effettivi che versano oltre 20.000 euro annui : 10 voti
- ai soci iscritti in corso d'anno è attribuito un solo voto.
È ammessa la facoltà di delegare il voto ma ogni socio non può avere più di una delega oltre i voti delle aziende rappresentate.
Il rappresentante di più aziende iscritte all'Associazione ha comunque diritto a tanti
voti quante sono le aziende rappresentate e potrà inoltre essere portatore di tante deleghe
quante sono le aziende direttamente rappresentate.
Ciascun socio partecipante all'Assemblea non potrà comunque esprimere complessivamente
oltre i quindici voti diretti e/o delegati.
Nell'inviare la convocazione l'Associazione è tenuta a comunicare all'azienda associata il numero dei voti cui ha diritto, e che sarà esercitato una volta effettuate le verifiche di cui al primo comma del presente articolo, ed a tenere a sua disposizione la documentazione relativa. Il numero dei voti spettanti a ciascuna azienda associata sarà annotato in apposito registro bollato e vidimato annualmente dal Collegio dei Revisori Contabili ed aggiornato trenta giorni prima dell'Assemblea; di esso potranno prenderne visione, in qualunque momento, solo i soci in regola con il versamento dei contributi associativi. All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto i revisori contabili, i Probiviri ed il Direttore che assume la funzione di segretario.
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