NEWS IN EVIDENZA
Aree Tematiche
AMBIENTE | Imballaggi compostabili: pubblicato il DL 143/2026
- Giovedì, 10 Settembre 2026 16:44
Introdotto nel Codice dell’Ambiente il nuovo obbligo di compostabilità e biodegradabilità certificata per gli imballaggi destinati al settore ortofrutticolo, alla ristorazione e al catering e alle monoporzioni e al settore dell’ospitalità, che deroga al regime PPWR in funzione della filiera nazionale della raccolta differenziata.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 7 agosto 2026, n. 182, il Decreto Legge 7 agosto 2026, n. 143 che introduce le nuove «Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi», che prevedono speciali regimi derogatori alla disciplina prevista dal Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, cd «PPWR» (Packaging and Packaging Waste Regulation), applicabili a partire dall’8 agosto 2026.
Le disposizioni prevedono l’obbligo per i produttori di immettere, per la prima volta, sul mercato nazionale, a partire dall’8 agosto 2026, ma con sanzioni applicabili a far data dal 1° gennaio 2030, solo alcune tipologie di imballaggi appositamente certificate da organismi accreditati come compostabili e biodegradabili secondo la norma UNI EN 13432 o secondo altri standard equivalenti a livello europeo.
Normativa PPWR
Il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il Regolamento (UE) 2019/1020 e la Direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la Direttiva 94/62/CE, cd «Packaging and Packaging Waste Regulation Regolamento» («PPWR»), applicabile a partire dal 12 agosto 2026, introduce il quadro comune in materia di sostenibilità degli imballaggi, con obiettivi generali per l’Unione e prescrizioni su etichettatura, marcatura e informazione, stabilendo obblighi e obiettivi di sostenibilità per tutti gli Stati Membri e per produttori, importatori, distributori e fornitori di imballaggi, compresi quelli di riduzione degli imballaggi e rifiuti da imballaggio per gli operatori economici, con riduzione di quelli eccessivi, riutilizzo e recupero di materie prime, oltre a norme specifiche per gli shopper di plastica.
Deroghe nazionali
La normativa PPWR consente agli Stati Membri di introdurre speciali regimi di esenzione e flessibilità agli obblighi, prevedendo esenzioni specifiche dagli obiettivi per il contenuto riciclato legate a ragioni di tutela della salute nonché regimi derogatori agli obblighi di riciclabilità per alcune tipologie di imballaggi compostabili legati alla presunzione di conformità degli stessi a specifiche caratteristiche e requisiti, in presenza di adeguati sistemi di raccolta e trattamento della frazione organica dei rifiuti.
Obbligo di compostabilità
Il Decreto Legge introduce espressamente nella Parte Quarta del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 il testo del nuovo articolo 226-bis, rubricato «Obbligo di compostabilità per determinate tipologie di imballaggio», consentendone l’immissione sul mercato solamente se debitamente certificati secondo la norma UNI EN 13432 o equivalenti, oltre che nei formati e per gli usi previsti dal Regolamento PPWR, quali gli imballaggi in plastica monouso per il confezionamento di meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati, quelli destinati a contenere alimenti e bevande, riempiti e destinati al consumo nei locali dei settori alberghiero, ristorazione e catering oltre a quelli destinati a contenere porzioni individuali di condimenti, comprese conserve, salse, panna da caffè e zucchero.
Sono esclusi dall’obbligo gli imballaggi forniti insieme agli alimenti pronti da asporto, in quanto destinati al consumo immediato senza necessità di ulteriori preparazioni e quelli necessari a garantire la sicurezza e l’igiene in strutture legate a un requisito medico di cura individuale, come ospedali, cliniche o residenze sanitarie assistenziali.
Imballaggi flessibili
Identico obbligo di certificazione della compostabilità e biodegradabilità la nuova norma del Codice dell’Ambiente prevede anche per la prima immissione su mercato nazionale degli imballaggi flessibili monouso per cosmetici e prodotti per l’igiene da utilizzare nel settore ricettivo, in base alla classificazione delle attività economiche ATECO 2025, destinati a una sola prenotazione individuale e a essere smaltiti prima dell’arrivo dell’ospite successivo.
Deroga relativa
Il regime di deroga previsto dal Decreto Legge, oltre alla necessaria rispondenza ai requisiti stabiliti dalla norma tecnica UNI EN 13432, non introduce una deroga generalizzata agli obblighi previsti dalla normativa europea in tema di imballaggi, specificando in ogni caso il necessario rispetto degli obblighi relativi ai materiali in plastica monouso destinati al contatto con gli alimenti (MOCA) e gli specifici divieti previsti per gli imballaggi in plastica monouso, cd «Single Use Plastic» (SUP), restando circoscritto esclusivamente ai settori e agli usi puntualmente indicati dal nuovo articolo 226-bis del Codice dell’Ambiente.
Adeguamento sanzionati
Gli operatori del settore dovranno quindi provvedere a adeguare l’immissione sul mercato delle specifiche categorie di imballaggi regolate dal Decreto, che tuttavia, modificando anche l’articolo 261 del Testo Unico dell’Ambiente con l’introduzione del nuovo comma 4-quinquies, ha stabilisce le puntuali sanzioni amministrative pecuniarie dovute in caso di violazioni, anche legate all’uso di dichiarazioni di conformità o altre diciture ingannevoli o elusive, nella misura da duemilacinquecento a venticinquemila, aumentate fino a quattro volte in funzione del quantitativo e del valore degli imballaggi in rapporto al fatturato, ma solo a partire dal 1° gennaio 2030, concedendo un ampio margine per adeguarsi ai nuovi standard normativi e esaurire le scorte di prodotti esistenti.
| Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale | |
| Referente: | Direzione - Luigi Ledda |
| Telefono: | 0784 233313 |
| Fax: | 0784 233301 |
| E-mail: | l.ledda@assindnu.it |
