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PATENTE A CREDITI – Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4/2024
- Venerdì, 27 Settembre 2024 17:01
A partire dal 1° ottobre 2024, tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri mobili o temporanei dovranno essere in possesso della nuova “Patente a Crediti” per l’edilizia, come previsto dal Decreto PNRR 4 (D.L. 19/2024, convertito con Legge 56/2024).
Inoltre è stata pubblicata la circolare n. 4 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, contenente: “Articolo 27 del decreto legislativo 2008, n. 81, recante “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” – D.M. 18 settembre 2024, n. 132 – Prime indicazioni”.
Si informa, fin da subito, che la circolare contempla l’annunciato periodo transitorio relativo al rilascio della patente.
Infatti, fino al 31 ottobre p.v., sarà possibile, per gli operatori interessati, presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva, mediante pec, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it, sul possesso dei requisiti richiesti ai fini del rilascio della Patente a crediti. Tale autocertificazione/dichiarazione sostitutiva vincola l’operatore a presentare la prevista istanza, tramite portale dell’INL, entro il 31 ottobre p.v..
Il suddetto portale sarà operativo dal 1° ottobre prossimo.
Dal 1° novembre 2024 non sarà più possibile operare nei cantieri in forza della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva, ma occorrerà aver effettuato la prevista istanza di rilascio della patente tramite portale.
Si ricorda che i soggetti secondo l’art. 27, comma 1, del Dlgs 81/2008, che a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo sono “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”. Quindi, per poter operare in cantiere, devono essere in possesso della patente tutte le imprese ed i lavoratori autonomi – non solamente quelli edili – che “operano” (deve ritenersi che il riferimento sia alla presenza fisica nel cantiere) nei cantieri (individuati secondo la definizione contenuta nell’art. 89, comma 1, lett. a) del Dlgs 81/2008). Per la definizione di “cantiere” si intende (art. 89, comma 1, lett. a) Dlgs 81/2008) “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X” 1 .
Nell’allegare la circolare in oggetto, si unisce altresì il modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva predisposto dall’INL.
| Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale | |
| Referente: | Rosanna Deriu |
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| Fax: | 0784 233301 |
| E-mail: | r.deriu@assindnu.it |
